LEGGE 23 dicembre 1992, n. 501 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Coming into Force13 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/29/092G0547/CONSOLIDATED/19931110
Enactment Date23 Dicembre 1992
Published date29 Dicembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.304 del 29-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 136
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1993, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

  2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della

    Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per

    l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri

    decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272

    dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

  3. Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad apportare,

    con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario

    1993, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400,

    concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente

    iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro

    del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli

    interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a

    provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme

    iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le

    variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione

    dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  6. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di

    risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni

    interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al

    capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

    decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni

    compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

  8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri

    decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al

    capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  9. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24

    febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro,

    su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione

    civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

Art 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1993, fino all'importo massimo di lire 3.741.685.000.000.

  3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1993-31 agosto 1993, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

  6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1993, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

  7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

  8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 150.000 miliardi.

  9. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 18.000 miliardi.

  10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e succes- sive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 12.000 miliardi.

  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

  12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:

    1. alla ripartizione del fondo di lire 6.750.000.000 iscritto al capitolo 4621 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

    2. alla determinazione...

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