DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 145 - Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale

Coming into Force07 Maggio 1981
Published date22 Aprile 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/04/22/081U0145/CONSOLIDATED/19901220
Enactment Date24 Marzo 1981
Official Gazette PublicationGU n.110 del 22-04-1981
TITOLO I ORDINAMENTO
Capo I NATURA E COMPITI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 1, comma secondo, della suddetta legge 23 maggio 1980, n. 242;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Natura giuridica

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ha personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti.

L'Azienda ha sede in Roma presso il Ministero dei trasporti.

Art 2.

Ambito di attivita' dell'Azienda

L'ambito di attivita' dell'Azienda sara' disciplinato con separato decreto delegato.

Art 3.

Compiti dell'Azienda

L'Azienda provvede:

  1. alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

  2. al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione:

    allo sviluppo del traffico aereo;

    al progresso tecnologico;

    alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo;

  3. alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

  4. al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;

  5. ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore;

  6. ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano nel settore;

  7. alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' alla registrazione, alla contabilizzazione ed alla imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

  8. al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale;

  9. all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;

  10. ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio;

  11. alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;

  12. agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo;

  13. alla imposizione delle servitu' necessarie per il funzionamento degli impianti;

  14. al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza;

  15. alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda;

  16. all'emanazione della normativa tecnico operativa dei servizi di competenza.

    L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare a societa' ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera.

    La partecipazione alle societa' o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri.

    Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e 1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto.

    E' altresi' abrogato l'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda.

Art 3.

Compiti dell'Azienda

L'Azienda provvede:

  1. alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

  2. al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio e visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione:

    allo sviluppo del traffico aereo;

    al progresso tecnologico;

    alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo;

  3. alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

  4. al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse;

  5. ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore;

  6. ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano nel settore;

  7. alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui allo articolo 1 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

  8. al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale;

  9. all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale;

  10. ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio;

  11. alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo;

  12. agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo;

  13. alla imposizione delle servitu' necessarie per il funzionamento degli impianti;

  14. al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza;

  15. alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda;

  16. all'emanazione della...

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