LEGGE 24 dicembre 1993, n. 538 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994)

Coming into Force01 Gennaio 1994
Published date28 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/28/093G0622/CONSOLIDATED/19950328
Enactment Date24 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.303 del 28-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 121
CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1994 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 294.700 miliardi per l'anno finanziario 1994. 2. Per gli anni 1995 e 1996 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 154.000 miliardi ed in lire 159.300 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 262.200 miliardi ed in lire 302.300 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1995 e 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 123.000 miliardi ed in lire 105.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 231.200 miliardi ed in lire 248.800 miliardi.

Art 2.
  1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria.

  2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire 11.834,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.710,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

  3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

  4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

  5. A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire 4.150 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

  6. A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

  7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

  8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

  9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1994, 1995 e 1996 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1994-1996 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome e delle universita', e' determinata, rispettivamente, in lire 480 miliardi, lire 2.650 miliardi e lire 4.380 miliardi.

  10. Le somme di cui al comma 9, che comprendono quelle occorrenti per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

  11. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per lo stesso triennio.

Art 2.
  1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria.

  2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire 11.834,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.710,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

  3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

  4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

  5. A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire 4.150 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

  6. A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

  7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

  8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

  9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3...

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