DECRETO 25 novembre 1998, n. 418 - Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali

DECRETO 25 novembre 1998, n. 418.

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalita' con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1 gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche; Visto l'articolo 118, comma terzo, seconda parte, della Costituzione, in osservanza del quale le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici; Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, e considerato che per il passaggio dalle attuali modalita' di gestione a quelle da realizzarsi in via definitiva dalle regioni e' necessario prevedere una fase transitoria; Considerato che nelle regioni a statuto speciale, le funzioni demandate alle regioni a statuto ordinario restano di competenza statale e che, scadendo il 31 dicembre 1998 la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, il Ministero delle finanze deve provvedere direttamente alla riscossione e al controllo delle tasse automobilistiche a norma dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; Considerate le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, con effetto dal 1 gennaio 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998; Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi, rispettivamente in data 17 settembre 1998 e 15 settembre 1998; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con nota n.

6481 dell'8 ottobre 1998; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998; Vista la nota n. 3-4993M/UCL del 5 novembre 1998, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Tasse oggetto del trasferimento di funzioni

  1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: a) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39; b) la soprattassa diesel, istituita con decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

    Art. 2.

    Controllo, riscossione e versamenti

  2. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalita' e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.

  3. Ai fini dell'affidamento delle attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si tiene conto dei seguenti elementi: a) capacita' finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale; b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicita' ed efficienza dell'attivita' di controllo e riscossione; c) disponibilita' di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5; d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attivita'; e) idoneita' tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.

  4. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.

  5. Il pagamento delle tasse automobilistiche puo' essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.

  6. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.

    Art. 3.

    Accertamento, recupero, rimborsi

  7. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.

  8. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche e' svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.

    43; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresi' le stesse informazioni tramite supporti informatici.

  9. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della...

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