DECRETO 25 novembre 1998, n. 418 - Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali

Coming into Force19 Dicembre 1998
Enactment Date25 Novembre 1998
Published date05 Dicembre 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/12/05/098G0474/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.285 del 05-12-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalita' con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1 gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto l'articolo 118, comma terzo, seconda parte, della Costituzione, in osservanza del quale le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, e considerato che per il passaggio dalle attuali modalita' di gestione a quelle da realizzarsi in via definitiva dalle regioni e' necessario prevedere una fase transitoria;

Considerato che nelle regioni a statuto speciale, le funzioni demandate alle regioni a statuto ordinario restano di competenza statale e che, scadendo il 31 dicembre 1998 la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, il Ministero delle finanze deve provvedere direttamente alla riscossione e al controllo delle tasse automobilistiche a norma dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Considerate le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal 1 gennaio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;

Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi, rispettivamente in data 17 settembre 1998 e 15 settembre 1998;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 6481 dell'8 ottobre 1998;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;

Vista la nota n. 3-4993M/UCL del 5 novembre 1998, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Tasse oggetto del trasferimento di funzioni

  1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

  1. la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

  2. la soprattassa diesel, istituita con decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691...

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