DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 2010, n. 218 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel setto...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 33;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo

13 agosto 2010, n. 141

1. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , 125-septies».

2. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 123, comma I, le parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II».

3. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 124, comma 4, le parole: «intenda procedere» sono sostituite dalle seguenti: «non intenda procedere».

4. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-octies, comma 3, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: « comma 2».

5. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-novies, comma 1, le parole: «Gli intermediari del credito indicano» sono sostituite dalle seguenti: «L'intermediario del credito indica».

6. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 126, la parola: «contraria» e' sostituita dalla seguente: «contrarie».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 17 agosto 2005, n. 166, e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2005, n. 194.

- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

30 aprile 2007, n. 112, e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 30 luglio 2007, n. 175.

- La direttive 2008/48/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

22 maggio 2008, n. L 133.

- La direttiva 87/102/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.

12 febbraio 1987, n. L 42.

- Gli articoli 1, comma 5, e 33, della legge 7 luglio

2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio

2009, n. 161, S.O., cosi' recitano:

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - (Omissis).

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma

1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

(Omissis)

.

Art. 33 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attivita' finanziaria). - 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalita' del finanziamento;

b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n.

385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista dall'art. 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'art.

39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo

V e all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operativita' nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita' e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci, modulati anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti;

d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identita'; il sistema di prevenzione e' istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art. 29

del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il

Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali la societa' CONSAP Spa. I

rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono...

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