LEGGE 17 agosto 2005, n. 166 - Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento

Coming into Force23 Agosto 2005
Published date22 Agosto 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/08/22/005G0187/CONSOLIDATED/20170619
Enactment Date17 Agosto 2005
Official Gazette PublicationGU n.194 del 22-08-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

(Sistema di prevenzione) 1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "societa' segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. 5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua gestione e' l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui mezzi di pagamento, e che puo' designare anche ulteriori soggetti responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, puo' essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento. 7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.

Art 1.

(Sistema di prevenzione) 1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "societa' segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.

Art 1.

(Sistema di prevenzione) 1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati "societa' segnalanti", individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 3 4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze...

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