DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169 - Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (12G0190)

Coming into Force17 Ottobre 2012
Enactment Date19 Settembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/10/02/012G0190/CONSOLIDATED/20160419
Published date02 Ottobre 2012
Official Gazette PublicationGU n.230 del 02-10-2012
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 33;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

  1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' cosi' modificato:

  1. nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole: «125-septies» sono sostituite dalle seguenti: «125-octies»;

  2. nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, 124-bis»;

  3. nel capoverso articolo 124, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.

.

Art 2.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

  1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e' cosi' modificato:

    1. nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A questi fini possono essere dettate» sono sostituite dalle seguenti: «A questi fini la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo' dettare»;

    2. nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «Le», sono inserite le seguenti: «informazioni precontrattuali e le».

  2. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 e' cosi' modificato:

    1. la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Altre sanzioni amministrative»;

    2. al comma 3, le parole: «la rilevante inosservanza» sono sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza»;

    3. al comma 3-bis, le parole: «qualora esse rivestano carattere rilevante» sono soppresse; alla lett. a), le parole «e 126-septies» sono sostituite dalle seguenti: «126-septies e 128-decies, comma 2»;

    4. il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

      5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca d'Italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies.

      ;

    5. i commi 6 e 7 sono abrogati;

    6. il comma 8 e' sostituito dal seguente:

      8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.

      .

Art 3.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole: «societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa»;

  2. nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;»;

  3. nel capoverso articolo 108:

    1) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

    ;

    2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

    d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.

    ;

  4. nel capoverso articolo 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.

    ;

  5. nel capoverso articolo 111, al comma 1:

    1) dopo la parola: «elenco,» le parole: «tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113,» sono soppresse;

    2) dopo le parole: «societa' di persone» sono inserite le seguenti: «o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni»;

  6. nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole: «societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa»;

  7. nel capoverso articolo 111, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

    3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente

    ;

  8. nel capoverso articolo 111, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

    ;

  9. nel capoverso articolo 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

    5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.

    ;

  10. nel capoverso articolo 112, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.

    ;

  11. nel capoverso articolo 112, il comma 7 e' sostituito dal seguente:

    7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo...

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