DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 2010, n. 218 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0242)

Coming into Force18 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/12/18/010G0242/ORIGINAL
Published date18 Dicembre 2010
Enactment Date14 Dicembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.295 del 18-12-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;

Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 33;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo IV del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

  1. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 122, comma 2, le parole: «il comma 5 e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , 125-septies».

  2. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 123, comma I, le parole: «parte I» sono sostituite dalle seguenti: «parte II».

  3. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 124, comma 4, le parole: «intenda procedere» sono sostituite dalle seguenti: «non intenda procedere».

  4. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-octies, comma 3, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: « comma 2».

  5. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 125-novies, comma 1, le parole: «Gli intermediari del credito indicano» sono sostituite dalle seguenti: «L'intermediario del credito indica».

  6. All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 126, la parola: «contraria» e' sostituita dalla seguente: «contrarie».

Art 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

  1. All'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorita' creditizie.

    .

  2. All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma:

    3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attivita' finanziaria i poteri previsti dall'articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche.

    .

Art 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

  1. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: «nullita' indicate nel comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nullita' indicate nel comma 6»; il comma 5 e' soppresso.

  2. All'articolo 4, capoverso articolo 119, comma 4, ultimo periodo, la parola: «addebitate» e' sostituita dalla seguente: «addebitati».

  3. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 120, il comma 1 e' rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 1 e il comma 1-ter come comma 1-bis.

  4. All'articolo 4, comma 3, capoverso articolo 127, il comma 1 e' rinumerato come comma 01, il comma 1-bis come comma 02, il comma 2 come comma 1, il comma 3 come comma 1-bis, il comma 4 come comma 2 e il comma 5 come comma 3.

  5. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 1, dopo le parole: «110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3» la parola: «e» e' soppressa.

  6. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 3-bis, lettera a):

    1. le parole: «117, commi 1, 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, commi 1, 2 e 4»; alla lettera b), le parole «117, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «117, comma 8»;

    2. le parole: «125-bis, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «125-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3».

  7. All'articolo 4, comma 4, capoverso articolo 144, comma 5-bis, la parola: «octies» e' sostituita dalla seguente: «novies»; dopo le parole: «comma 4» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «primo periodo».

  8. All'articolo 4. capoverso articolo 144, comma 7, le parole: «128-septies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «128-decies, comma 2».

Art 4.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

  1. All'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

    1-bis. Sono abrogati:

    a) l'articolo 10 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

    b) gli articoli 7, 8, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4, e 13, commi 8-sexies, 8-septies, 8-octies, 8-novies, 8-decies, 8-undecies, 8-quaterdecies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

    c) l'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

    d) l'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

    1-ter. Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 8, comma 4-bis, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni";

    b) all'articolo 8-bis, comma 1, le parole: "7, 8 e 13, commi da 8-sexies a 8-terdecies" sono soppresse e dopo le parole: "presente decreto" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e agli articoli 40-bis, 120-ter e 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.".

    1-quater. All'articolo 2, comma 5-quinquies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "ai sensi del comma 5-quater" sono sostituite dalle seguenti: "per le violazioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni."

    .

  2. All'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorita' creditizie in base a...

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