LEGGE 2 aprile 2007, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese

Coming into Force03 Aprile 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/04/02/007G0055/ORIGINAL
Enactment Date02 Aprile 2007
Published date02 Aprile 2007
Official Gazette PublicationGU n.77 del 02-04-2007 - Suppl. Ordinario n. 91
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 aprile 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dello sviluppo economico Rutelli, Vice Presidente del Consiglio

dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche

europee Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL

DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: "costi" e' sostituita dalla seguente: "prezzi"; le parole: "della telefonia mobile," sono sostituite dalle seguenti': "di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,"; dopo le parole: "del traffico telefonico" sono inserite le seguenti: "o del servizio"; la parola: ", nonche'" e' sostituita dalle seguenti: ". E' altresi' vietata" e dopo le parole: "di utilizzo del traffico" sono inserite le seguenti: "o del servizio";

al secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "e non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il consumatore";

al terzo periodo, dopo le parole: "Gli operatori" sono inserite le seguenti: "di telefonia mobile";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato";

al comma 3:

al primo periodo, la parola: "trasferirlo" e' sostituita dalle seguenti: "trasferire le utenze" e le parole: "da esigenze tecniche"" sono soppresse;

al secondo periodo, la parola: "articolo" e' sostituita dalla seguente: "comma";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2, comma.136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286".

    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

    "Art. 1-bis. - (Misure per il mercato delle telecomunicazioni). - 1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori"".

    All'articolo 2: al comma 1:

    dopo le parole: "rete stradale" sono inserite le seguenti: "di interesse nazionale" e le parole: "di primaria importanza" sono sostituite dalle seguenti: "extraurbane principali";

    e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi";

    al comma 2, dopo le parole: "rete stradale" sono inserite le seguenti: "di interesse nazionale";

    al comma 3, dopo la parola: "sottopone" sono inserite le seguenti: ", entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," e la parola: "emittenti" e' sostituita dalle seguenti: "organi di informazione".

    All'articolo 4:

    al comma 1, capoverso 2-bis, le parole da: "secondo modalita'" fino a: "del prodotto ed" sono sostituite dalla seguente: "e";

    al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I prodotti confezionati in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere immessi nel mercato fino allo smaltimento delle scorte".

    All'articolo 5:

    al comma 1, le parole: "dal termine previsto dal medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008";

    dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

    "1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni"";

    al comma 2:

    il capoverso 4-bis e' sostituito dal seguente:

    "4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato";

    al capoverso 4-ter, secondo periodo, le parole: "la stessa" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita'";

    al comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni";

    al comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile," sono sostituite dalle seguenti: "e non comportano la nullita' del contratto," e sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni".

    L'articolo 6 e' soppresso. All'articolo 7.

    al comma 1, le parole: "della prima casa" sono sostituite dalle seguenti: "o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche" e le parole: "della banca mutuante" sono sostituite dalle seguenti: "del soggetto mutuante";

    il comma 4 e' soppresso;

    al comma 6, dopo le parole: "e' stabilita" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni";

    al comma 7, le parole: "le banche" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti mutuanti".

    All'articolo 8:

    al comma 1, le parole: "mutuo bancario," sono sostituite dalla seguente: "mutuo," e le parole: "finanziamento bancario," sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari,";

    al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto";

    al comma 4, le parole: "previsti per l'acquisto della prima casa" sono soppresse;

    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

    "4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ne' le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.

    4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del...

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