DELIBERAZIONE 24 Aprile 2007 - Criteri e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' - Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. (Deliberazione n. 22/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (G.U.C.E. n. C244/2004);

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede modalita' di individuazione della misura massima del tasso di interesse per i mutui e le obbligazioni da stipulare con onere totale a carico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 11, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con cui viene istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta';

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che la societa' Sviluppo Italia S.p.A. assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

Visto l'art. 1, comma 853, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con il quale si dispone che questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, fissi i criteri e le modalita' per l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformita' agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorita' di natura produttiva e i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e fissi altresi' i criteri e le modalita' per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 903, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con il quale si rifinanzia il predetto Fondo, autorizzando una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 101 (Gazzetta Ufficiale n. 227/2005), riguardante i criteri e le modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta';

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 5941 del 4 aprile 2007, con la quale e' stata presentata la relazione ministeriale concernente i criteri e le modalita' di funzionamento del predetto Fondo;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

  1. Soggetti beneficiari.

Possono accedere agli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese (di seguito nominato Fondo) le imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 che si trovino in difficolta', ai sensi dell'art. 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, nel caso in cui non sia gia' aperta nei loro confronti la procedura concorsuale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e alla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

La dimensione minima delle imprese in difficolta' ammissibili alle agevolazioni e' rappresentata da un numero di dipendenti, alla data di presentazione della domanda, non inferiore a 200.

Nel caso di imprese in difficolta' collocate all'interno di un distretto o di una filiera produttiva, l'accesso al Fondo potra' essere consentito anche a imprese di minore dimensione, che siano direttamente coinvolte nell'attivita' del distretto e/o della filiera produttiva e abbiano con non meno di 50 dipendenti alla data di presentazione della domanda.

Possono inoltre accedere al Fondo le imprese in difficolta' con non meno di 50 dipendenti, operanti all'interno delle aree tecnologiche ai sensi dell'art. 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, si...

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