DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. 347 - Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

Coming into Force24 Dicembre 2003
Enactment Date23 Dicembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/12/24/003G0380/CONSOLIDATED/20190214
Published date24 Dicembre 2003
Official Gazette PublicationGU n.298 del 24-12-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita' industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Requisiti per l'ammissione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" - purche' abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  1. lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

  2. debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita' industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Requisiti per l'ammissione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" - purche' abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  1. lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

  2. debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita' industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 (Requisiti per l'ammissione)

((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purche' abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

  1. lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno

    un anno;

  2. debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita' industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Requisiti per l'ammissione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purche' abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

  1. lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno

un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Art 2.

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

  1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere con istanza motivata al Ministro delle attivita' produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

  2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.

  3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

Art 2.

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

  1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

  2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 ... all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro ....

  3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato immediatamente al competente tribunale.

Art 2.

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

  1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

  2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

    2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresi' gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267....

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