DECRETO 18 settembre 2008, n. 163 - Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l''accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ed in particolare, l'articolo 5, comma 7, del citato decreto legislativo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 recante: «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il quale dispone che l'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso;

Ravvisata l'opportunita', in relazione alla specificita' delle funzioni del Corpo nazionale, di disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco attraverso un concorso per titoli ed esami;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, occorre prevedere le forme dell'eventuale preselezione per la partecipazione ai concorsi, le modalita' di svolgimento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale;

Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 2008 e del 28 agosto 2008;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47749/3401/9.3.2 del 17 settembre 2008;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Disciplina del concorso a Vigile del fuoco

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge

    30 settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.

    - L'art. 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

    217 e' il seguente:

    Art. 5 (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione dei vigili del fuoco avviene mediante pubblico concorso, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

    a) godimento dei diritti politici;

    b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

    c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

    e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.

    53;

    f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

    2. Ferme restando le riserve previste dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, nei concorsi di cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel

    Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' elevata al venti per cento. La riserva di cui al predetto decreto-legge n.

    512 del 1996 opera in favore del personale volontario del

    Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

    3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

    4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi vigili del fuoco. Si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

    5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.

    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al

    Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

    7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge

    23 agosto 1988, n. 400, sono previste le...

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