Ulteriori disposizioni urgenti per assicurare l'assistenza alle popolazioni coinvolte nella crisi in atto nelle zone dell'area balcanica attualmente interessate da eventi bellici. (Ordinanza n. 2974).

IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza; Vista la propria ordinanza n. 2968 in data 1 aprile 1999; Considerato che la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, con determinazione dell'8 aprile 1999, ha offerto la disponibilita' delle regioni e delle province autonome stesse a partecipare agli interventi posti in essere dal Dipartimento della protezione civile per consentire la realizzazione dei centri di accoglienza in territorio albanese; Considerato che la Conferenza unificata Stato - regioni - autonomie locali nella seduta dell'8 aprile 1999 ha approvato un programma di intervento integrato delle regioni e delle province autonome nell'ambito della missione Arcobaleno; Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi; Dispone

Art. 1.

  1. Le regioni e le province autonome, previe intese con il Dipartimento della protezione civile, concorrono agli interventi per consentire la realizzazione e la gestione nel territorio albanese, di centri di accoglienza per le popolazioni in fuga dalle zone dell'area balcanica attualmente interessate dagli eventi bellici.

    Art. 2.

  2. Le regioni e le province autonome individuano e destinano unita' di personale, anche appartenenti agli enti locali e loro enti strumentali, per la realizzazione di moduli assistenziali logisticosanitari; si applicano i benefici previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2968 del 1 aprile 1999.

  3. Le regioni e le province autonome provvedono alla liquidazione ed al pagamento degli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma ed il Dipartimento...

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