DELIBERAZIONE 12 aprile 2007 - Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali della regione Sicilia, indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della regione Valle d'Aos...

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 aprile 2007;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione siciliana, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana» e successive modifiche;

Vista la legge regionale della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 1° febbraio 2005, n. 1/L, recante il testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale» e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Visto il decreto dell'assessore della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali della regione Sicilia del 13 marzo 2007, n. 592, con il quale sono stati convocati per i giorni 13 e 14 maggio 2007 i comizi per le elezioni del presidente e del consiglio della provincia regionale di Ragusa e di sindaci e dei consigli comunali della regione Sicilia;

Visti il decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna del 26 marzo 2007, n. 36, recante «Elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali dei comuni della Sardegna» e la deliberazione della giunta regionale della Sardegna del 20 marzo 2007, n. 11/12, con i quali sono stati fissati per il 27 e 28 maggio 2007 i rinnovi dei sindaci e dei consigli comunali della Sardegna;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 27 marzo 2007, n. 16/A, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Garniga Terme per il 27 maggio 2007;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta del 5 marzo 2007, n. 83, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri dei consigli comunali di Arnad, Issime e Valsavarenche per il giorno 20 maggio 2007;

Visto il decreto del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 072/Pres del 26 marzo 2007, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri dei comuni del Friuli-Venezia Giulia per il 27 e 28 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2007, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali previsti per i giorni 27 e 28 maggio 2007 per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco e' disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www. agcom.it

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1.

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e del presidente della provincia e del consiglio della provincia regionale di Ragusa fissate per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della regione Valle d'Aosta fissate per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali fissate per i giorni 27 e 28 maggio 2007, e si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dalla data di indizione dei relativi comizi elettorali, sino a tutta la seconda giornata di votazione, salva una eventuale estensione in relazione a votazioni di ballottaggio.

  2. L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

    Titolo II RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
    Capo I
    Disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

    Art. 2.

    Riparto degli spazi di comunicazione politica

  3. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

    I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

    1. nei confronti delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

    2. nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

    Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla loro consistenza e per il restante cinquanta per cento in modo paritario;

    II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per i consigli provinciali e per i consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori che votano nelle consultazioni di cui al...

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