LEGGE 20 luglio 2004, n. 215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

Coming into Force02 Settembre 2004
Enactment Date20 Luglio 2004
Published date18 Agosto 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/08/18/004G0212/CONSOLIDATED/20050401
Official Gazette PublicationGU n.193 del 18-08-2004
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: ART. 1. (Ambito soggettivo di applicazione).

  1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

  2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

Art 2.

Incompatibilita'

  1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non puo':

    1. ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

    2. ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

    3. ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in societa' aventi fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale;

    4. esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attivita' il titolare di cariche di governo puo' percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere atti di gestione in associazioni o societa' tra professionisti;

    5. esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

    6. esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

  2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu' institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

  3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

  4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale e' soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa' aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

  5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

Art 3.

ART. 3. (Conflitto di interessi).

  1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilita' ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o societa' da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

Art 4.

Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita'

  1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e' sanzionata anche quando e' compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

  4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilita' delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

Art 4.

Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita'

  1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 , e dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

  3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 e' sanzionata anche quando e' compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o societa' da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

  4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilita' delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

Art 5.

ART. 5. (Dichiarazione degli interessati).

  1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT