LEGGE 6 novembre 2003, n. 313 - Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

Coming into Force19 Novembre 2003
Published date18 Novembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/11/18/003G0336/ORIGINAL
Enactment Date06 Novembre 2003
Official Gazette PublicationGU n.268 del 18-11-2003
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserita la seguente rubrica: "Capo I DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA".

  2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e' inserito il seguente Capo: "Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI

    Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

  3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

    Art. 11-ter. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente Capo si intende:

    1. per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

    2. per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca;

    3. per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni.

    Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo). - 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita' e l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della liberta' di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

  4. Al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti...

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