DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 96 - Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39

Coming into Force20 Maggio 2003
End of Effective Date31 Gennaio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/05/05/003G0117/CONSOLIDATED/20180117
Enactment Date09 Aprile 2003
Published date05 Maggio 2003
Official Gazette PublicationGU n.102 del 05-05-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;

Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

Vista la decisione del Consiglio n. 2000/402/PESC del 22 giugno 2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;

Visto l'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera g), relativo alle competenze della Direzione generale per la politica commerciale;

Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;

Visto l'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 abroga il Regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga la decisione n. 94/942/PESC;

Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 risulta direttamente applicabile, ancorche' non integralmente, in quanto necessita di specifiche norme nazionali di attuazione;

Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del Regolamento (CE) 1334/2000 e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo:

  1. per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

  2. per «azione comune» si intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;

  3. per «beni a duplice uso» si intendono i prodotti, inclusi il software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli Allegati I, II e IV del regolamento, e successive modificazioni, che possono avere un utilizzo sia civile che militare. Le modifiche degli Allegati I, II e IV operate in sede comunitaria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono direttamente ed immediatamente applicate in ambito nazionale;

  4. per «esportazione» si intende:

    1) qualsiasi esportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 161 del codice doganale comunitario (Regolamento (CE) 2913/92);

    2) la riesportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 182 del citato codice doganale comunitario;

    3) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'; la trasmissione orale di tecnologia, via telefono, si ha quando tale tecnologia e' contenuta in un documento, di cui una parte pertinente e' letta o e' descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo;

  5. per «esportatore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale e' resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e abbia la facolta' di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita' al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto, o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, e' determinante la facolta' di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita'. Per «esportatore» si intende altresi' qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale e' effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunita', la qualita' di esportatore e' assunta dal contraente stabilito nella Comunita';

  6. per «utilizzatore finale» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo;

  7. per «destinatario» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che importi i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo e che detenga anche la facolta' di alienarli;

  8. per «Autorita' competente» si intende il soggetto evidenziato nell'articolo 2.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221

Art 2.

Autorita' competente

  1. L'autorita' incaricata dell'applicazione del presente decreto legislativo e del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso e' il Ministero delle attivita' produttive - Dipartimento per l'internazionalizzazione.

  2. Le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo, sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 11, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221

Art 3.

Tipologie di autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso

  1. Le tipologie di autorizzazione previste dal presente decreto legislativo sono:

  1. Autorizzazione specifica individuale;

  2. Autorizzazione globale individuale;

  3. Autorizzazione generale nazionale;

  4. Autorizzazione generale comunitaria.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 221

Art 4.

Autorizzazione specifica individuale

  1. L'esportazione dei beni a duplice uso elencati negli Allegati I e IV del regolamento puo' avere luogo con autorizzazione specifica individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore finale.

  2. L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 11, per un periodo di tempo determinato e con possibilita' di proroga su richiesta che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

  3. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando l'apposito modulo comunitario (Allegato III-bis del regolamento) interamente compilato secondo le istruzioni in esso contenute. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita', per l'istante, di regolarizzare la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'esportatore sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente.

  4. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dell'utilizzatore finale contenente necessariamente:

    1. l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;

    2. la descrizione dei beni importati, la loro quantita' e valore, gli estremi del contratto di riferimento o una copia dello stesso;

    3. l'indicazione dello specifico uso civile dei beni e dell'esatto luogo di destinazione;

    4. l'impegno espresso a non utilizzare tali beni in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) o in applicazioni collegate allo sviluppo e/o produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali...

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