DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 89 - Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso

Coming into Force18 Aprile 1997
End of Effective Date19 Maggio 2003
Enactment Date24 Febbraio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/04/03/097G0115/CONSOLIDATED/20030505
Published date03 Aprile 1997
Official Gazette PublicationGU n.77 del 03-04-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio e la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc del 19 dicembre 1994, sull'esportazione di beni a duplice uso;

Visto l'articolo 45 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega al Governo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, in materia di autorizzazioni globali all'esportazione di beni a duplice uso;

Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, dell'interno, delle finanze e della sanita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. Ai fini del presente decreto legislativo:

  1. si intende per "regolamento" il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994;

  2. si intende per "decisione" la decisione 94/942/PESC del Consiglio del 19 dicembre 1994, come modificata dalla decisione 96/613/PESC del Consiglio del 22 ottobre 1996.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96

Art 2.

Autorizzazione per beni non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione

  1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, l'esportazione di beni non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione e nell'elenco di cui all'articolo 3 del presente decreto legislativo puo' essere subordinata ad autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno. La richiesta e' inviata al Ministero del commercio con l'estero e comunicata agli altri due Ministeri. Nel caso in cui vengano formulate, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, osservazioni, il Ministero del commercio con l'estero indice una conferenza di servizi per il loro esame. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni, il Ministero del commercio con l'estero comunica all'esportatore ed al Ministero delle finanze che l'operazione oggetto della richiesta di cui al primo periodo e' subordinata ad autorizzazione.

  2. Il procedimento di cui al comma 1 puo' essere modificato con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96

Art 3.

Elenco integrativo dei beni a duplice uso

  1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, il divieto di esportazione o l'obbligo dell'autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco dell'allegato I della decisione e' disposto con decreto del Ministero del commercio con l'estero, sentiti i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96

Art 4.

Diniego, annullamento, revoca e sospensione dell'autorizzazione

  1. L'autorizzazione e' negata quando l'esportazione non e' conforme alle condizioni di cui all'allegato III della decisione.

  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, l'efficacia dell'autorizzazione puo', in, casi particolari, essere subordinata al successivo rilascio di una dichiarazione sull'effettivo arrivo dei beni nel Paese di destinazione da parte dell'importatore o di una dichiarazione equipollente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa esportatrice, ovvero alla presentazione della documentazione prescritta dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

  3. L'autorizzazione e' annullata, revocata, sospesa o modificata, nel caso in cui l'esportazione autorizzata non risulti piu' conforme alle condizioni di cui all'allegato III della decisione, ovvero nel caso in cui vengono a mancare i requisiti o non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2 e all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Ministero del commercio con l'estero procede al ritiro...

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