IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Vista l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000 relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
Vista la decisione del Consiglio n. 2000/402/PESC del 22 giugno 2000 relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
Visto l'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera g), relativo alle competenze della Direzione generale per la politica commerciale;
Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 415;
Visto l'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 abroga il Regolamento (CE) n. 3381/1994 e che la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga la decisione n. 94/942/PESC;
Considerato che il Regolamento (CE) n. 1334/2000 risulta direttamente applicabile, ancorche' non integralmente, in quanto necessita di specifiche norme nazionali di attuazione;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del Regolamento (CE) 1334/2000 e dell'azione comune del Consiglio del 22 giugno 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni
Ai fini del presente decreto legislativo:
per «regolamento» si intende il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e successive modificazioni, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;
per «azione comune» si intende l'azione comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22 giugno 2000, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari;
per «beni a duplice uso» si intendono i prodotti, inclusi il software, le tecnologie ed i servizi, elencati negli Allegati I, II e IV del regolamento, e successive modificazioni, che possono avere un utilizzo sia civile che militare. Le modifiche degli Allegati I, II e IV operate in sede comunitaria e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee sono direttamente ed immediatamente applicate in ambito nazionale;
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per «esportazione» si intende:
1) qualsiasi esportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 161 del codice doganale comunitario (Regolamento (CE) 2913/92);
2) la riesportazione di merce effettuata ai sensi dell'articolo 182 del citato codice doganale comunitario;
3) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'; la trasmissione orale di tecnologia, via telefono, si ha quando tale tecnologia e' contenuta in un documento, di cui una parte pertinente e' letta o e' descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente analogo;
per «esportatore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale e' resa una dichiarazione d'esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo e abbia la facolta' di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita' al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto, o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, e' determinante la facolta' di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunita'. Per «esportatore» si intende altresi' qualsiasi persona fisica o giuridica che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunita'. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale e' effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona non stabilita nella Comunita', la qualita' di esportatore e' assunta dal contraente stabilito nella Comunita';
per «utilizzatore finale» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi definitivamente i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo;
per «destinatario» s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica che importi i beni a duplice uso esportati ai sensi del presente decreto legislativo e che detenga anche la facolta' di alienarli;
per «Autorita' competente» si intende il soggetto evidenziato nell'articolo 2.