LEGGE 27 novembre 2001, n. 415 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani

Coming into Force29 Novembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/11/28/001G0477/ORIGINAL
Published date28 Novembre 2001
Enactment Date27 Novembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.277 del 28-11-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 2001, n. 353.

All'articolo 1:

al comma 1, e' soppressa la parola: ", 6";

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.

2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento e' punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.

2-ter. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento e' punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.

2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.

2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto".

All'articolo 2:

al comma 1, le...

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