Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.
Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato "regolamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67 del 9 marzo 2001.
Chiunque compie operazioni vietate dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.
Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 . . . e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato "regolamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67 del 9 marzo 2001.
(( 2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4...