IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Viste le direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.
Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi denominati "antiparassitari".
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Sono considerati antiparassitari, ai sensi del presente decreto, i preparati pronti all'impiego nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, destinati ai seguenti scopi:
distruggere gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali o prevenirne l'azione;
favorire o regolare la produzione vegetale, quando non si tratti di concimi o di altre sostanze destinate al miglioramento del terreno;
conservare i prodotti vegetali, compresi quelli che servono a proteggere il legno, quando non esistono particolari disposizioni in materia di conservanti, eccettuati i prodotti per rivestimenti che non contengano nessuna sostanza conservante che penetri nel prodotto vegetale;
distruggere le piante indesiderate;
distruggere talune parti di piante o impedirne uno sviluppo indesiderato;
rendere inoffensivi o distruggere gli organismi nocivi diversi da quelli che attaccano le piante, nonche' gli organismi importuni od impedirne l'azione.
Ai fini dell'individuazione delle categorie di pericolo attribuibili agli antiparassitari, ai sensi del presente decreto, si applicano le definizioni recate all'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.