DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 223 - Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183

Coming into Force08 Luglio 1988
End of Effective Date28 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/06/23/088G0262/CONSOLIDATED/20030414
Published date23 Giugno 1988
Enactment Date24 Maggio 1988
Official Gazette PublicationGU n.146 del 23-06-1988 - Suppl. Ordinario n. 56
TITOLO I CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEI PREPARATI PERICOLOSI ANTIPARASSITARI .
Capo I AREA DI APPLICAZIONE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Viste le direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 31 marzo 1988, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C, e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto: Art. 1.

  1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi denominati "antiparassitari".

  2. Sono considerati antiparassitari, ai sensi del presente decreto, i preparati pronti all'impiego nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, destinati ai seguenti scopi:

    1. distruggere gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali o prevenirne l'azione;

    2. favorire o regolare la produzione vegetale, quando non si tratti di concimi o di altre sostanze destinate al miglioramento del terreno;

    3. conservare i prodotti vegetali, compresi quelli che servono a proteggere il legno, quando non esistono particolari disposizioni in materia di conservanti, eccettuati i prodotti per rivestimenti che non contengano nessuna sostanza conservante che penetri nel prodotto vegetale;

    4. distruggere le piante indesiderate;

    5. distruggere talune parti di piante o impedirne uno sviluppo indesiderato;

    6. rendere inoffensivi o distruggere gli organismi nocivi diversi da quelli che attaccano le piante, nonche' gli organismi importuni od impedirne l'azione.

  3. Ai fini dell'individuazione delle categorie di pericolo attribuibili agli antiparassitari, ai sensi del presente decreto, si applicano le definizioni recate all'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 14 MARZO 2003, N. 65

TITOLO I CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEI PREPARATI PERICOLOSI ANTIPARASSITARI .
Capo I AREA DI APPLICAZIONE
Art 2.
  1. Le disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non si applicano:

  1. ai medicinali, agli stupefacenti e ai preparati radioattivi;

  2. al trasporto degli antiparassitari per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

  3. agli antiparassitari destinati all'esportazione nei Paesi terzi;

  4. agli antiparassitari che si trovano in transito e sono sottoposti a un controllo doganale, purche' non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 14 MARZO 2003, N. 65

TITOLO I CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DEI PREPARATI PERICOLOSI ANTIPARASSITARI .
Capo II CLASSIFICAZIONE
Art 3.
  1. Gli antiparassitari sono classificati in base all'effettiva tossicita' acuta del preparato, espressa in valore DL 50 ottenuto su ratti mediante somministrazione per via orale o su ratti e conigli per via cutanea, oppure in valore CL 50 ottenuto su ratti mediante una prova di inalazione della durata di quattro ore.

  2. Per la DL 50 orale servono da riferimento i seguenti valori:

    1. per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

      1) fino a 5 mg/Kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;

      2) da oltre 5 fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;

      3) da oltre 50 fino a 500 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi;

    2. per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

      1) fino a 25 mg/kg di peso corporeo, per le categorie degli antiparassitari molto tossici;

      2) da oltre 25 fino a 200 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;

      3) da oltre 200 fino a 2000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.

  3. Per la CL 50 servono da riferimento i seguenti valori:

    1. fino a 0,5 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;

    2. da oltre 0,5 fino a 2 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari tossici;

    3. da oltre 2 fino a 20 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari nocivi.

  4. I valori di cui al comma 3 si applicano:

    1. per gli antiparassitari gassosi o per quelli immessi in commercio in forma di gas liquido nonche' per i prodotti fumiganti e per gli aerosol;

    2. per gli antiparassitari in polvere nei quali il diametro delle particelle non supera i 50 micron.

  5. Nel caso in cui gli antiparassitari in polvere di cui alla lettera b) del comma 4 siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia' in commercio o ne sia in corso l'autorizzazione come presidi sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonche' del decreto del Ministro della sanita' in data 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, ovvero come presidi medico chirurgici ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, essi vengono classificati secondo le disposizioni previste per gli antiparassitari liquidi, di cui al comma 2, lettera b).

  6. Per gli antiparassitari che possono essere assorbiti attraverso la pelle, ove il valore DL 50 per via cutanea sia tale da esigere una classificazione piu' restrittiva di quella indicata dal valore DL 50 per via orale o dal valore CL 50 per inalazione, valgono i seguenti valori di riferimento ottenuti sui ratti o sui conigli o su entrambi mediante una prova di penetrazione cutanea:

    1. per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

      1) fino a 10 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;

      2) da oltre 10 fino a 100 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;

      3) da oltre 100 fino a 1000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi;

    2. per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:

      1) fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;

      2) da oltre 50 fino a 400 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;

      3) da oltre 400 fino a 4000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.

  7. Le prove prescritte vanno eseguite secondo i metodi indicati nell'allegato V del decreto del Ministro della sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, oppure, ove non previsti, secondo metodi internazionalmente riconosciuti.

  8. Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva possono venire classificati mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati I e III nei seguenti casi:

    1. quando e' evidente che in base ai costituenti essi rientrano nelle categorie "molto tossico", "tossico" e "nocivo";

    2. quando si constata che un antiparassitario e' molto simile per composizione a un altro antiparassitario gia' classificato e i dati tossicologici di quest'ultimo sono sufficientemente noti.

  9. Nel caso di cui al comma 8 devono...

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