DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1981, n. 927 - Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi

Coming into Force07 Marzo 1982
Enactment Date24 Novembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/02/20/081U0927/CONSOLIDATED/19970311
Published date20 Febbraio 1982
Official Gazette PublicationGU n.50 del 20-02-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 11 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Visto, in particolare, l'art. 16 della legge sopraindicata che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri, si procede all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nella legge sopraindicata in conformita' alle direttive delle Comunita' europee;

Viste le direttive del Consiglio delle Comunita' economiche europee n. 67/548 del 27 giugno 1967, n. 75/409 del 24 giugno 1975 e n. 79/831 del 18 settembre 1979 concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1977, n. 1147, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1978, registro Atti di Governo n. 17, foglio n. 10, concernente il recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 75/409 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;

Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei trasporti, delle finanze, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri; Decreta: Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1974, n. 256 e' sostituito dal seguente:

"Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:

  1. ai medicinali, agli stupefacenti e alle sostanze radioattive;

  2. al trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

  3. alle derrate alimentari o agli alimenti per animali;

  4. alle sostanze che si presentano sotto forma di residui, intendendosi come tali le sostanze di cui il detentore si disfi od abbia l'obbligo di disfarsi;

  5. alle sostanze in transito soggette a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione.

Art 2.

Al primo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, sotto la voce "sostanze", dopo le parole "lavorazioni industriali" vanno aggiunte le seguenti: "eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul mercato".

Allo stesso primo comma dell'art. 2 della citata legge va aggiunta la seguente ulteriore definizione: "Ambiente: acqua, aria e suolo nonche' i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente".

Il secondo comma dell'art. 2 predetto e' completato dalle seguenti ulteriori elencazioni:

"i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a O °C ed il cui punto di ebollizione e' inferiore o pari a 35 °C;

  1. altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

  2. pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o puo' presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;

  3. cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

  4. teratogeni;

  5. mutageni".

Allo stesso art. 2 e' inoltre aggiunto il seguente comma:

"Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o piu' delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanita'".

Per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi si applicano i criteri generali stabiliti nell'allegato III.

Art 3.

All'art. 4 della legge 29 maggio 1974, n. 256, va aggiunto il seguente numero: "4) se muniti di un sistema di chiusura che puo' essere riapplicato, devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto".

Art 4.

I numeri 3), 4) e 5) dell'art. 5 della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche sono cosi' sostituiti:

"3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:

esplosivo: una bomba che esplode (E);

comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);

facilmente infiammabile: una fiamma (F);

tossico: un teschio su tibie incrociate (T);

nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);

corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C);

irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);

altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F);

altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T).

I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione.

4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o piu' frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'art. 6. Le frasi del tipo "altamente o estremamente infiammabile" o "facilmente infiammabile" possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non e' necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili o comburenti, nonche' per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio.

5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche. Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso".

Le indicazioni quali "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra indicazione analoga non devono figurare sulla etichetta o sull'imballaggio delle sostanze e dei preparati.

Quando sono attribuibili piu' simboli di pericolo:

l'obbligo di apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C, salvo disposizione contraria dell'allegato I del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche;

l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X; l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F ed O.

Art 5.

L'art. 8 della legge 29 maggio 1974, n. 256 e' cosi' sostituito:

"Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai recipienti contenenti gas compressi liquefatti e disciolti sotto pressione ed agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici".

Art 6.

Per la notifica di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29 maggio 1974, n. 256, come modificato dal presente decreto, si intendono gli atti con i quali il fabbricante o qualsiasi altra persona stabilita nella Comunita', che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o in quanto incorporata in un preparato, fornisce all'autorita' competente le informazioni richieste. Per immissione sul mercato si intende la consegna e la messa a disposizione a terzi. L'importazione nel territorio doganale nazionale e' considerata, ai sensi del presente decreto, come una immissione sul mercato.

A tal fine ogni fabbricante o importatore di una sostanza prodotta o importata nel territorio nazionale salvo quanto previsto al successivo art. 8 e' tenuto a presentare, entro e non oltre 45 giorni prima della immissione della sostanza medesima sul mercato, una notifica comprendente:

un fascicolo tecnico che fornisca tutti gli elementi necessari per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza puo' presentare per l'uomo e per l'ambiente, e che contenga almeno le informazioni ed i risultati degli studi di cui all'allegato I del presente decreto compresa la descrizione dettagliata e completa degli studi effettuati, nonche' dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro riferimenti bibliografici;

una dichiarazione riguardante gli effetti negativi in funzione dei diversi impieghi previsti;

la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza conformemente alla legge 29 maggio 1974, n. 256;

proposte di raccomandazioni relative alla sicurezza di impiego della sostanza.

Qualora si tratti di una sostanza che e' gia' stata notificata, il Ministero della sanita' puo' accettare che il notificante di tale sostanza faccia riferimento, per quanto riguarda il fascicolo tecnico, ai risultati degli studi effettuati da uno o piu' dei notificanti precedenti, con l'accordo scritto di questo o di questi ultimi.

Nel caso in cui una sostanza e' gia' iscritta nell'allegato I di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche, il...

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