LEGGE 29 maggio 1974, n. 256 - Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi

Coming into Force24 Luglio 1974
End of Effective Date01 Settembre 1998
Enactment Date29 Maggio 1974
Published date09 Luglio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/07/09/074U0256/CONSOLIDATED/19980818
Official Gazette PublicationGU n.178 del 09-07-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi che sono immessi sul mercato.

Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:

  1. alle preparazioni a forma e dose di medicamento ed agli stupefacenti;

  2. alle sostanze radioattive;

  3. alle munizioni ed agli oggetti che contengono esplosivi usati per l'accensione e come carburanti;

  4. al trasporto di merci pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;

  5. alle sostanze ed ai preparati pericolosi quando sono esportati verso i paesi non membri delle Comunita' europee.

Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unita' produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potra' stabilire, in armonia alle disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.

Art 1.

Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi che sono immessi sul mercato.

((Le norme della presente legge non si applicano alle seguenti materie per le quali continuano ad avere vigore le norme che le riguardano:

  1. ai medicinali, agli stupefacenti e alle sostanze radioattive;

  2. al trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

  3. alle derrate alimentari o agli alimenti per animali;

  4. alle sostanze che si presentano sotto forma di residui, intendendosi come tali le sostanze di cui il detentore si disfi od abbia l'obbligo di disfarsi;

  5. alle sostanze in transito soggette a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o trasformazione.))

Le norme della presente legge si applicano anche alle sostanze ed ai preparati pericolosi in caso di passaggio da una ad altra unita' produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori prescrizioni per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori subordinati considerati tali dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni, potra' stabilire, in armonia alle disposizioni contenute nella presente legge, ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 1998 N. 285

Art 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per:

Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali;

Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o piu' sostanze;

Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura;

Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione.

Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:

  1. esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;

  2. comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

  3. facilmente infiammabili:

    che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

    che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:

    che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' inferiore a 21 gradi C, ovvero:

    che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

    che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose;

  4. infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' tra i 21 gradi C e 55 gradi C;

  5. tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

  6. nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravita' limitata;

  7. corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

  8. irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria.

Art 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per:

Sostanze: gli elementi chimici e loro composti allo stato

naturale o ottenuti mediante lavorazioni industriali; ((eventualmente contenenti gli additivi necessari alla loro immissione sul

mercato)). Ambiente: acqua, aria e suolo nonche' i rapporti di tali elementi tra loro e con qualsiasi organismo vivente;

Preparati: i miscugli o le soluzioni composti da due o piu' sostanze;

Imballaggio o confezione: il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale la sostanza o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura;

Etichettatura: l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione.

Sono considerati "pericolosi" le sostanze ed i preparati:

  1. esplosivi: che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti piu' del dinitrobenzene;

  2. comburenti: che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

  3. facilmente infiammabili:

    che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

    che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:

    che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' inferiore a 21 gradi C, ovvero:

    che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

    che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantita' pericolose;

  4. infiammabili: che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilita' tra i 21 gradi C e 55 gradi C;

  5. tossici: che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

  6. nocivi: che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi di gravita' limitata;

  7. corrosivi: che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

  8. irritanti: che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria.

    ((i) altamente infiammabili (o estremamente infiammabili): le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto di infiammabilita' e' inferiore a O °C ed il cui punto di ebollizione e' inferiore o pari a 35 °C;

  9. altamente tossici (o molto tossici): le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

  10. pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati la cui utilizzazione presenta o puo' presentare rischi immediati o differiti per l'ambiente;

  11. cancerogeni: le sostanze ed i preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;

  12. teratogeni;

  13. mutageni)).

    Ai fini dell'attribuzione delle sostanze chimiche ad una o piu' delle categorie di pericolo precisate al comma precedente, le sostanze allo stato naturale o sotto forma di preparati possono essere immesse sul mercato solo previa notifica al Ministero della sanita'.2

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