DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968, n. 1255 - Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate

Coming into Force11 Gennaio 1969
End of Effective Date01 Agosto 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/12/27/068U1255/CONSOLIDATED/20010718
Enactment Date03 Agosto 1968
Published date27 Dicembre 1968
Official Gazette PublicationGU n.327 del 27-12-1968 - Suppl. Ordinario n. 3270
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, limitatamente alle discipline della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate previsti dall'art. 6 della predetta legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addi' 3 agosto 1968 SARAGAT LEONE - ZELIOLI LANZINI - SEDATI - FERRARI AGGRADI - GONELLA - ANDREOTTI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1968

Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 27. - GRECO

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N. 290

Regolamento
Art 1

Sono sottoposti ad autorizzazione, a controllo ed a registrazione da parte del Ministero della sanita', come presidi sanitari, i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari immagazzinate "pronti all'impiego".

Per presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta modificata dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, s'intendono:

  1. i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e virus, nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari;

  2. i prodotti destinati ad impedire con azione di repulsione, di ostacolo, di prevenzione il danno causato dagli organismi viventi indicati alla lettera a);

  3. i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione dei presidi sanitari. L'inclusione di tali prodotti e' valida soltanto ai fini del presente regolamento;

  4. i gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonche' alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate;

  5. tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Sono comunque esclusi dalla presente disciplina i mezzi meccanici.

Per presidi sanitari "pronti all'impiego" si intendono quelli pronti e confezionati per l'uso che possono essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all'atto della vendita, sia dopo una preparazione, come ad esempio diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili.

Agli effetti dell'art. 6 della legge deve intendersi per produzione di presidi sanitari la formulazione ed il confezionamento o il solo confezionamento di prodotti gia' preparati.

Art 1. - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N. 290
Art 2

Quando non siano venduti con denominazione di fantasia o in miscela tra di essi o con altri prodotti contemplati al secondo comma del precedente articolo, il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati sia moliti che ventilati, gli zolfi ramati ed il solfato ferroso non sono soggetti all'autorizzazione ed alla registrazione come presidi sanitari ed alle norme del presente regolamento relative alla commercializzazione dei fitofarmaci, salvo quanto disposto dall'art. 18 ed al primo comma dell'art. 22.

Per i gas tossici indicati alla lettera d) dell'art. 1 non si applicano le norme di cui all'art. 6 ed all'art. 19 del presente regolamento restando ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche.

Art 2 - PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 2001, N. 290
Art 3

Ai fini del presente regolamento ed in relazione alla tossicita' per l'uomo e per gli animali i presidi sanitari sono classificati, convenzionalmente, in base al parere della commissione consultiva di cui all'art. 4, come segue:

Classe I

  1. i presidi sanitari contenenti un principio attivo la cui DL 50 per via orale nel ratto e' inferiore a 500 mg-kg;

  2. i presidi sanitari classificabili secondo la loro DL 50 per via orale nel ratto nelle classi II, III, o IV, la cui manipolazione ed impiego normali possono provocare intossicazioni mortali per l'uomo, in seguito ad assorbimento per qualsiasi via ed in seguito a qualsiasi azione, tali da includerli nella classe I.

    Classe II

  3. i presidi sanitari contenenti un principio attivo la cui DL 50 per via orale nel ratto e' compresa tra 50 e 500 mg-kg;

  4. i presidi sanitari classificabili secondo la loro DL 50 per via orale nel ratto nelle classi III o IV, la cui manipolazione ed impiego normali possono provocare intossicazioni gravi per l'uomo, in seguito ad assorbimento per qualsiasi via ed in seguito a qualsiasi azione, tali da includerli nella classe II;

  5. i presidi sanitari classificati nella classe I quando la concentrazione in principio attivo in essi contenuta e' tale da abbassare la tossicita' per l'uomo degli stessi presidi sanitari ai limiti ed alle condizioni stabilite dai punti a) e b) di questa classe.

    Classe III

  6. i presidi sanitari contenenti un principio attivo la cui DL 50 per via orale nel ratto e' superiore a 500 mg-kg;

  7. i presidi sanitari classificabili secondo la loro DL 50 ed impiego normali possono comunque provocare intossicazioni di lieve entita' per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via ed in seguito a qualsiasi azione, tali da includerli nella classe III;

  8. i presidi sanitari...

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