IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, limitatamente alle discipline della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate previsti dall'art. 6 della predetta legge 30 aprile 1962, n. 283.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addi' 3 agosto 1968 SARAGAT LEONE - ZELIOLI LANZINI - SEDATI - FERRARI AGGRADI - GONELLA - ANDREOTTI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 27. - GRECO