DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2001, n. 290 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)

Coming into Force02 Agosto 2001
Enactment Date23 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/07/18/001G0351/CONSOLIDATED/20130427
Published date18 Luglio 2001
Official Gazette PublicationGU n.165 del 18-07-2001 - Suppl. Ordinario n. 190
Capo I Ambito di applicazione, definizioni ed organi consultivi
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 46;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si intendono per:

    1. prodotti fitosanitari: le sostanze attive ed i preparati contenenti una o piu' sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

      1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;

      2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;

      3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;

      4) eliminare le piante indesiderate;

      5) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento;

    2. residui di prodotto fitosanitario o semplicemente residui: una o piu' sostanze, inclusi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla degradazione o dalla reazione, presenti in o su vegetali o prodotti di origine vegetale o prodotti animali destinati al consumo, o presenti altrove nell'ambiente, e costituenti residui dell'impiego di un prodotto fitosanitario;

    3. sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, incluse le impurezze derivanti dal procedimento di fabbricazione;

    4. sostanze attive: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;

    5. preparati: le miscele o le soluzioni composte da due o piu' sostanze, delle quali almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari;

    6. vegetali: le piante vive o le parti vive di piante, compresi frutti freschi e sementi;

    7. prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, esclusi i vegetali definiti alla lettera f);

    8. organismi nocivi: i parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti ai regni animale o vegetale, nonche' i virus, i batteri, i funghi o altri agenti patogeni;

    9. animali: gli animali di specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall'uomo;

    10. immissione in commercio: qualsiasi consegna a terzi; sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio e la successiva spedizione fuori del territorio della Comunita';

    11. autorizzazione di un prodotto fitosanitario: l'atto amministrativo mediante il quale il Ministero della sanita', a seguito di una domanda inoltrata da un richiedente, autorizza l'immissione in commercio e l'uso di un prodotto fitosanitario nel territorio italiano o in una parte di esso;

    12. ambiente: l'acqua, l'aria, il suolo, le specie selvatiche della flora e della fauna e relative interrelazioni, nonche' le relazioni tra tali elementi e gli organismi viventi;

    13. lotta integrata: l'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili;

    14. prodotti fitosanitari uguali: i prodotti di identica composizione quali-quantitativa.

  2. Ai fini del presente regolamento si intendono, inoltre:

    1. compresi tra i prodotti fitosanitari, le sostanze e i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attivita' acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicida, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra;

    2. per coadiuvanti di prodotti fitosanitari si intendono:

      1) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio allo scopo di favorire l'azione dei prodotti fitosanitari;

      2) i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate;

    3. per coadiuvanti uguali di prodotti fitosanitari: i coadiuvanti di identica composizione quali-quantitativa;

    4. per "Ministero": il Ministero della sanita';

    5. per "Dipartimento": il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'.

Art 2.

(( (Definizioni)

  1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, si intendono per:

    a) prodotti fitosanitari: prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

    1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

    2) influire sui processi vitali dei vegetali, come nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;

    3) conservare i prodotti vegetali, sempreche' la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;

    4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

    5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;

    b) residui di prodotti fitosanitari: una o piu' sostanze, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali, prodotti vegetali, prodotti animali edibili, acqua potabile o altrove nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario;

    c) sostanze: elementi chimici e i loro composti, cosi' come sono in natura o creati industrialmente, inclusa qualsiasi impurezza che derivi inevitabilmente dal processo di fabbricazione;

    d) sostanze attive: sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;

    e) preparati: miscele o soluzioni composte di due o piu' sostanze destinate ad essere utilizzate come prodotti fitosanitari o coadiuvanti;

    f) sostanze o preparati, chiamati: «coformulanti», che, pur essendo utilizzati o destinati ad essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono ne' sostanze attive ne' antidoti agronomici o sinergizzanti;

    g) vegetali: piante vive e parti vive di piante, compresi frutti freschi, ortaggi e sementi;

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