DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 65 - Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione

Coming into Force08 Aprile 2000
End of Effective Date30 Giugno 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/03/24/000G0105/CONSOLIDATED/20060502
Enactment Date25 Febbraio 2000
Published date24 Marzo 2000
Official Gazette PublicationGU n.70 del 24-03-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica e integra, tra le altre, la direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi;

Vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE sulle procedure di appalti nei "settori esclusi";

Visto l'articolo 1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, che attua la direttiva 98/4/CE salvo che per la parte riguardante i "concorsi di progettazione";

Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).

  2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.

  3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore a 200.000 euro.

  4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 2.
  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

    1. le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;

    2. gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici.

  2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b).".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 3.
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 4.
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    "4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 e' ripartito in piu' lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, e' dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, e' inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purche' il valore stimato complessivo dei lotti cosi' esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti.".

  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' abrogato il comma 8.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 5.
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 5 (Appalti esclusi). - 1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche.

  2. Il presente decreto non si applica, inoltre:

    a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalita' finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto;

    b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;

    c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;

    d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali;

    e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;

    f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perche' li utilizzi nell'esercizio della propria attivita', purche' la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione;

    g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purche' queste siano compatibili con il trattato;

    h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformita' all'articolo 296 del trattato;

    i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza overo quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;

    l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base:

    1) a un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei all'Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

    2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea;

    3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.".

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 6.
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena...

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