DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1991, n. 406 - Attuazione della direttiva n. 89/440/CEE in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici

Coming into Force11 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/12/27/091G0455/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date19 Dicembre 1991
Published date27 Dicembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.302 del 27-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 89
TITOLO I Disposizioni Generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/440/CEE del Consiglio in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'interno e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art 1.

(Ambito di applicazione)

  1. Il presente decreto disciplina l'affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, da parte di una amministrazione aggiudicatrice.

  2. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti.

  3. Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al comma 1 ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; il controvalore e', altresi', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del Tesoro.

  4. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto in materia di pubblicita' degli appalti e delle concessioni e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilita' di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e consorzi anche in forma di societa', nonche' di criteri di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e di comunicazione degli atti agli organi della Comunita' economica europea, ai candidati ed agli offerenti.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 2.

(Enti pubblici)

  1. Ai fini del presente decreto si considera ente pubblico qualsiasi organismo, dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attivita' e' finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle regioni, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province, dagli enti locali o da altri enti pubblici ovvero la cui gestione e' sottoposta al controllo dei soggetti anzidetti, oppure i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza sono costituiti per piu' della meta' da componenti designati dai soggetti anzidetti.

  2. I Ministri titolari della vigilanza sugli enti di cui al comma 1 comunicano al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie gli elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma 1 ai fini della notifica alla Commissione delle comunita' europee.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 3.

Art.3 (Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresi' agli enti e soggetti, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti dei lavori di cui al comma 2, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta e specifica, o un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano solamente per i lavori di genio civile indicati nell'allegato A), nonche' per i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, sempreche' l'importo non sia inferiore a quello indicato nell'articolo 1.

  3. La violazione chiara e manifesta, da parte degli enti di cui al comma 1, delle disposizioni del presente decreto, determina la revoca della sovvenzione o del contributo a loro favore.

Art 3.

Art.3 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 4.

(Appalti e concessioni)

  1. Ai fini del presente decreto si considerano appalti di lavori pubblici i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra una amministrazione aggiudicatrice ed un'impresa fornita dei requisiti prescritti dal Titolo IV del presente decreto, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori pubblici oppure, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori pubblici oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera pubblica che sia dotata di autonomia funzionale propria e che risponda ad esigenze stabilite specificamente dall'amministrazione aggiudicatrice.

  2. Ai fini del presente decreto si considerano concessioni di lavori pubblici i contratti aventi gli oggetti di cui al comma 1 caratterizzati dal fatto che la controprestazione a favore dell'impresa o dell'ente concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.

  3. Quando il concessionario e' esso stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, e' tenuto, per i lavori da far eseguire a terzi, a rispettare le disposizioni del presente decreto.

  4. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara di cui all'articolo 12, comma 3, l'obbligo del concessionario, diverso dall'amministrazione aggiudicatrice, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, salva la facolta' del candidato di aumentare la percentuale stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice, con conseguente indicazione nel contratto di concessione dei lavori. Sempreche' detti lavori da appaltare a terzi siano di valore pari o superiore a 5 milioni di ECU, ovvero non soddisfino alle condizioni di applicazione dei casi elencati nell'articolo 9, comma 2, il concessionario e' tenuto a pubblicare il bando di gara ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ed a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7.

  5. Ai fini di cui al comma 4, non si considerano terze le imprese riunite in raggruppamento temporaneo o in consorzio per ottenere la concessione, ne' le imprese ad esse collegate. Si intende per impresa collegata qualsiasi impresa su cui il concessionario puo' esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante o qualsiasi impresa che puo' esercitare influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, e' soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per via della proprieta', della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presume l'influenza dominante se un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa, la maggioranza del capitale sottoscritto ovvero dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale, o puo' designare pu' della meta' dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza.

  6. L'elenco tassativo delle imprese di cui al comma 5 e' unito alla candidatura per la concessione e viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono successivamente nei rapporti tra le imprese.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 5.

Art.5 (Suddivisione in lotti)

  1. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione del presente decreto.

  2. Quando un'opera e' ripartita in lotti le disposizioni del presente decreto si applicano per l'affidamento di ciascuno di essi se il loro valore complessivo e' pari o superiore all'importo di cui all'articolo 1, comma 1. L'amministrazione aggiudicatrice puo' derogare alle disposizioni del presente decreto per quei lotti in cui e' ripartita l'opera, di valore, stimato senza IVA, inferiore a 1 milione di ECU, purche' l'importo cumulato di questi lotti non superi il venti per cento...

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