(Ambito di applicazione)
Il presente decreto disciplina l'affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, da parte di una amministrazione aggiudicatrice.
Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al comma 1 ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; il controvalore e', altresi', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del Tesoro.
Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario nelle materie di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto in materia di pubblicita' degli appalti e delle concessioni e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilita' di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e consorzi anche in forma di societa', nonche' di criteri di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e di comunicazione degli atti agli organi della Comunita' economica europea, ai candidati ed agli offerenti.