DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 158 - Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi

Coming into Force21 Maggio 1995
End of Effective Date30 Giugno 2006
Enactment Date17 Marzo 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/05/06/095G0172/CONSOLIDATED/20060502
Published date06 Maggio 1995
Official Gazette PublicationGU n.104 del 06-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 52
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE del Consiglio in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che ha sostituito il termine per l'attuazione della direttiva 90/531/CEE, con quello di un anno dall'entrata in vigore della stessa legge;

Vista la direttiva 93/38/CEE del Consiglio che, con efficacia 1 luglio 1994, ha sostituito la direttiva 90/531/C/EE;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e degli affari esteri; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi di cui agli articoli 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2, che operano nei settori definiti negli articoli da 3 a 6.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 2.

Soggetti aggiudicatori

  1. Sono soggetti aggiudicatori:

    1. le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni;

    2. le imprese pubbliche;

    3. i soggetti privati che per l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi.

  2. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perche' ne hanno la proprieta', o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un impresa e' presunta quando, rispetto ad essa, i soggetti anzidetti, direttamente o indirettamente, ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa.

  3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtu' di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare ad uno o piu' soggetti l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 3 a 6. 4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi in particolare quando:

    1. abbia la potesta' di avvalersi di procedure espropriative o di imposizione di servitu' per la realizzazione delle reti e delle strutture indicate negli articoli da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi impianti;

    2. nel settore di cui all'art. 3, approvvigioni di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 3.

Acqua, energia elettrica, gas, energia termica

  1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica, nonche' l'alimentazione delle suddette reti.

  2. Non e' disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a):

  1. l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso diverso da quello indicato nel comma 1 e l'alimentazione della rete pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30% della produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso;

  2. l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Art 4.

Sfruttamento di area geografica

  1. Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su di essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria.

  2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica non sia considerato quale attivita' di cui al comma 1 o che i soggetti interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).

  3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione CE le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese che consentono l'applicazione del regime alternativo di cui all'art. 3 della direttiva 93/38/CEE, alle condizioni ivi stabilite.

  4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le attivita' che fruiscono delle deroghe di cui al comma 2.

  5. I decreti di cui al comma 4 definiscono, inoltre, modalita' atte ad assicurare che i soggetti aggiudicatori:

  1. osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;

  2. comunichino alla Commissione CE, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.

Art 4.

Sfruttamento di area geografica

  1. Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi su di essa effettuate ai sensi delle vigenti norme in materia mineraria.

  2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica non sia considerato quale attivita' di cui al comma 1 o che i soggetti interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b).

    ((3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea le misure adottate affinche' i soggetti appaltanti:

    1. osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;

    2. comunichino alla Commissione europea, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.))

  3. Con decreti...

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