IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista l'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;
Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011;
Vista la Decisione C (2011) 8193 def. di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;
Visto l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini prescritti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2.
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Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:
ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorita' locali, ovvero per conto dell'Unione;
le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca puo' essere chiesta, irrogate dalle autorita' amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorita' amministrative;
corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;
interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca puo' essere chiesta.
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Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2;
ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;
qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita.