DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 149 - Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. (12G0170)

Coming into Force14 Settembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/08/30/012G0170/ORIGINAL
Enactment Date14 Agosto 2012
Published date30 Agosto 2012
Official Gazette PublicationGU n.202 del 30-08-2012 - Suppl. Ordinario n. 177
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista l'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;

Vista la direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011;

Vista la Decisione C (2011) 8193 def. di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini prescritti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, nelle materie di cui al comma 2.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:

    1. ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorita' locali, ovvero per conto dell'Unione;

    2. le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

    3. i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

    4. penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l'assistenza reciproca puo' essere chiesta, irrogate dalle autorita' amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorita' amministrative;

    5. corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;

    6. interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l'assistenza reciproca puo' essere chiesta.

  3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    1. ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;

    2. ai corrispettivi diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2;

    3. ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;

    4. qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. 'autorita' richiedente': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;

  2. 'autorita' adita': un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 1;

  3. 'ufficio centrale di collegamento': l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attivita' di mutua assistenza;

  4. 'ufficio di collegamento': l'ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l'attivita' di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all'articolo 1, comma 2;

  5. 'persona':

    1) una persona fisica;

    2) una persona giuridica;

    3) un'associazione di persone priva di personalita' giuridica alla quale e' riconosciuta la capacita' di compiere atti giuridici;

    4) un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalita' giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto;

  6. 'titolo uniforme (UIPE)': il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non e' oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;

  7. 'modulo standard di notifica (UNF)': il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro ad un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare;

  8. 'per via elettronica': mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

  9. 'rete CCN': la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorita' richiedente di uno Stato membro e l'autorita' adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalita'.

Art 3.

Organizzazione

  1. L'autorita' competente per il territorio nazionale e' il Direttore generale delle finanze.

  2. Le autorita' nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono:

    1. l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate;

    2. l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane;

    3. l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio; d) l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.

  3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell'attivita' di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, hanno le seguenti competenze:

    1. l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle entrate e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 62 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

    2. l'ufficio di collegamento dell'Agenzia delle dogane e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

    3. l'ufficio di collegamento dell'Agenzia del territorio e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

    4. l'ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze e' competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all'articolo 1, comma 2, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.

  4. Il Direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l'ufficio centrale di collegamento, nonche' l'ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera d).

  5. L'ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell'ambito degli uffici gia' esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.

Art 4.

Assistenza per le richieste di informazioni

  1. Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalita' ed entro i limiti dagli stessi stabiliti...

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