DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 144 - Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

Coming into Force20 Settembre 2007
End of Effective Date08 Giugno 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/09/05/007G0159/CONSOLIDATED/20180525
Published date05 Settembre 2007
Enactment Date02 Agosto 2007
Official Gazette PublicationGU n.206 del 05-09-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;

Visto l'articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2005), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/82/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante «Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 13 febbraio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Obiettivi

  1. Al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale, il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalita' per la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate nel territorio dello Stato italiano, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 53 1

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

  1. vettore: ogni persona fisica e giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea;

  2. frontiere esterne: le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi terzi;

  3. controllo alla frontiera: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione alla richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione;

  4. valico di frontiera: ogni valico di frontiera presidiato dagli uffici di polizia, nonche' dagli uffici doganali e dalla Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera;

  5. uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: le autorita' responsabili delle attivita' relative ai controlli di polizia di frontiera.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 53 1

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