LEGGE 30 settembre 1993, n. 388 - Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica fr

Coming into Force03 Ottobre 1993
Published date02 Ottobre 1993
Enactment Date30 Settembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/02/093G0461/CONSOLIDATED/20181231
Official Gazette PublicationGU n.232 del 02-10-1993 - Suppl. Ordinario n. 93
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a Parigi il 27 novembre 1990: a) il

protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana

all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati

dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di

Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione

graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni

comuni; b) l'accordo di adesione della Repubblica italiana alla

Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato

Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali

dell'Italia e della Francia, nonche' la Convenzione, il relativo

atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la

dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in

occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la

dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di

adesione summenzionato; c) l'accordo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli

articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b).

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro entrata

in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, secondo

comma, del protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo e

dall'articolo 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere

a), b) e c) del comma I dell'articolo 1.

Art 3.
  1. Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724

del codice di procedura penale.

Art 4.
  1. La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione e' presentata all'autorita' designata

da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che

svolge le indagini in relazione alle quali e' domandata la

prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della

domanda e data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e

giustizia 2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel

territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2,

della Convenzione e' concessa dal procuratore generale della corte

d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed

e' trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del

Ministero dell'interno.

Art 5.
  1. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, la polizia giudiziaria verifica l'identita' della

    persona inseguita e procede al suo fermo.

  2. La persona fermata, se non e' cittadino italiano, e' rimessa in liberta' dalla medesima autorita' che ha proceduto al fermo al piu'

    tardi alla scadenza del termine indicato nel paragrafo 6

    dell'articolo 41 della Convenzione, se entro lo stesso termine non

    si e' proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 716 del codice di

    procedura penale.

Art 6.
  1. Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della

Convenzione, l'autorita' giudiziaria italiana deve darne notizia

senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia

Art 7.
  1. L'articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della

    Convenzione stessa.

  2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri

    interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la

    personalita' dello Stato.

Art 8.
  1. L'autorita' designata a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 della Convenzione e' il Ministro di grazia e

giustizia.

Art 9.
  1. L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto. 2. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il Garante per la protezione dei dati. Fino a quando non sara' istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale puo' designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della Convenzione stessa, uno o piu' dei suoi componenti e' un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non e' comunicata all'autorita' di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della Convenzione.

Art 9.
  1. L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.

  2. L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Fino a quando non sara' istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale puo' designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della Convenzione stessa, uno o piu' dei suoi componenti e' un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non e' comunicata all'autorita' di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della Convenzione. 1 AGGIORNAMENTO (1)

La L. 31 dicembre 1996, n. 675 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante".

Art 9.
  1. L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.

2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1. (1) AGGIORNAMENTO (1)

La L. 31 dicembre 1996, n. 675 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante".

Art 10.
  1. Per il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen si applicano direttamente le disposizioni di cui agli articoli da 94 a 101, nonche' quelle di cui agli articoli 112 e 113 della Convenzione stessa per quanto concerne le categorie di dati, le specifiche finalita' di utilizzazione, le autorita' che possono accedere ai dati e la durata di conservazione degli stessi.

  2. Per tutto quanto non disciplinato dalla Convenzione, e fino alla data di entrata in vigore della legge...

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