Art
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti, firmati a Parigi il 27 novembre 1990: a) il
protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana
all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati
dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di
Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni
comuni; b) l'accordo di adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato
Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali
dell'Italia e della Francia, nonche' la Convenzione, il relativo
atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in
occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la
dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di
adesione summenzionato; c) l'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica francese relativo agli
articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b).
Art
2.
Piena ed intera esecuzione e data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, dalla data della loro entrata
in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4, secondo
comma, del protocollo, dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo e
dall'articolo 2 dell'accordo di cui, rispettivamente, alle lettere
a), b) e c) del comma I dell'articolo 1.
Art
3.
Ai fini della prestazione dell'assenso previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, della Convenzione, si applicano gli articoli 723 e 724
del codice di procedura penale.
Art
4.
La domanda di assistenza giudiziaria prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, della Convenzione e' presentata all'autorita' designata
da ciascuno Stato richiesto dal procuratore della Repubblica che
svolge le indagini in relazione alle quali e' domandata la
prosecuzione dell'osservazione all'estero. Della presentazione della
domanda e data notizia senza ritardo al Ministero di grazia e
giustizia 2. L'autorizzazione a proseguire l'osservazione nel
territorio dello Stato prevista dall'articolo 40, paragrafi 1 e 2,
della Convenzione e' concessa dal procuratore generale della corte
d'appello nel cui distretto l'osservazione deve essere proseguita ed
e' trasmessa dalla direzione centrale della polizia criminale del
Ministero dell'interno.
Art
6.
Nei casi in cui venga proposta o ricevuta una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, della
Convenzione, l'autorita' giudiziaria italiana deve darne notizia
senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia
Art
9.
L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.
L'autorita' di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione e' il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Fino a quando non sara' istituito tale organo, i relativi compiti sono svolti dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il quale puo' designare, per i compiti di controllo previsti dal predetto articolo 114 della Convenzione e per quelli di cui all'articolo 115 della Convenzione stessa, uno o piu' dei suoi componenti e' un esperto particolarmente qualificato nella materia scelto dal Comitato stesso. La designazione non ha effetto se non e' comunicata all'autorita' di controllo comune istituita a norma dell'articolo 115 della Convenzione. 1 AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 dicembre 1996, n. 675 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante".
Art
9.
L'autorita' che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen, di cui all'articolo 108 della Convenzione, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Essa e' altresi' competente per le attivita' di cui agli articoli 37, paragrafo 1, 38, paragrafo 4, e 46, paragrafo 2, della Convenzione. E' fatto divieto di trasmettere i dati personali dei richiedenti l'asilo alle autorita' dei loro Paesi di provenienza o a parti contraenti che non prevedono analogo divieto.
2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonche' di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorita' di cui al comma 1. (1) AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 dicembre 1996, n. 675 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante".