DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 53 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004

Coming into Force09 Giugno 2018
Enactment Date21 Maggio 2018
Published date25 Maggio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/05/25/18G00081/CONSOLIDATED/20181214
Official Gazette PublicationGU n.120 del 25-05-2018
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile 2017, sui protocolli comuni e i formati dei dati che i vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati PNR alle Unita' di informazione sui passeggeri;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, recante attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e successive modificazioni;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante: «Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 22 febbraio 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina:

    1. il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE;

    2. le modalita' del trattamento dei dati di cui alla lettera a), comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con gli Stati membri.

  2. Il presente decreto disciplina, altresi', il trattamento dei dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.

  3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorita' competenti entrati in vigore con Stati membri dell'Unione europea entro il 24 maggio 2016, in quanto compatibili con la direttiva di cui al comma 1, ne' l'applicazione degli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. «dati PNR», le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione. Nel caso in cui con una singola prenotazione vengano acquistati piu' biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalita';

    2. «mascheramento dei dati», l'operazione attraverso la quale vengono resi non visibili alla consultazione le informazioni che consentono l'identificazione diretta dell'interessato;

    3. «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano piu' essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

    4. «metodo push», il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR al Sistema Informativo di cui al comma 2, lettera m);

    5. «passeggero», chiunque, a esclusione dei membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile, anche nella fase di transito o trasferimento, e risulti registrato nelle liste dei passeggeri;

    6. «reati di terrorismo», i reati di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale;

    7. «reati gravi», i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie elencate nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore a tre anni;

    8. «sistema di prenotazione», il sistema interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

    9. «vettore aereo», l'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validita' o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;

    10. «volo extra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente da un Paese terzo e il cui atterraggio e' previsto nel territorio nazionale oppure in partenza dal territorio nazionale e il cui atterraggio e' previsto in un Paese terzo, compresi, in entrambi i casi, i voli con scali nel territorio di Stati membri o di Paesi terzi;

    11. «volo intra-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente dal territorio di uno Stato membro e il cui atterraggio e' previsto nel territorio nazionale o viceversa...

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