DECRETO 14 dicembre 1998 - Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9%, quinquennali, con godimento 1 gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, terza tranche

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 376, reiterato, da ultimo, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, con il quale, all'art.

10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e' stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-bis) in forza del quale e' stato, fra l'altro, stabilito che: la differenza fra l'importo di lire 4.500 miliardi e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire cento milioni, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, con le modalita' indicate nel medesimo comma 2-bis; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994; con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia piu' titoli rappresentativi di prestiti; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalita' per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale del...

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