DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222 - Regolamento concernente il conferimento dell''abilitazione scientifica nazionale per l''accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell''articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Uditi i pareri interlocutorio e definitivo resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, rispettivamente, nelle Adunanze del 25 febbraio 2011 e 21 aprile 2011;

Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica in data 13 luglio 2011 e della VII Commissione della Camera dei deputati in data 14 luglio 2011, nonche' i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario della V Commissione della Camera dei deputati in data 29 giugno 2011;

Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in relazione all'articolo 3, comma 5;

Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui stigmatizza il divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni, modificando il comma 5 dell'articolo 3 nel senso indicato dalla 7ª Commissione del Senato, e di non poter accogliere il rilievo nella parte in cui stigmatizza l'informatizzazione dell'intera procedura, poiche' la stessa e' in linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;

  3. per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

  4. per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;

  5. per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;

  6. per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;

  7. per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;

  8. per CUN, il Consiglio universitario nazionale;

  9. per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;

  10. per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca;

  11. per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota alle premesse:

    - L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione recita:

    Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

    .

    - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

    Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

    .

    - Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

    agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

    Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

    .

    - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge

    24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella

    Gazz. Uff. 16 maggio 2008, n. 114.

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

    (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

    - Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 30

    dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), e' il seguente:

    2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

    a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

    b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

    c) previsione della facolta' di istituire tra piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

    d) previsione della proporzionalita' del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non puo' comunque essere superiore a dodici;

    e) previsione della possibilita', per le universita' con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unita', di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);

    f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore...

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