DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 164 - Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230

Coming into Force18 Maggio 2006
Enactment Date06 Aprile 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/05/03/006G0182/CONSOLIDATED/20110114
Published date03 Maggio 2006
Official Gazette PublicationGU n.101 del 03-05-2006
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l'articolo 1, comma 5, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI);

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non accogliere la condizione della VII Commissione della Camera dei deputati concernente l'articolo 14, comma 2, ritenendo che le quote da riservare a varie categorie di personale ai sensi del citato articolo nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' nazionale per la fascia dei professori associati, debbano considerarsi ricomprese, e non aggiuntive, rispetto alla quota di incremento complessivo del cento per cento del fabbisogno di personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:

  1. per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;

  3. per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;

  4. per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneita' scientifica nazionale;

  5. per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

  6. per CUN, il Consiglio universitario nazionale;

  7. per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e in particolare l'articolo 1, comma 5, recante la delega al Governo per il riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;

Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI);

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non accogliere la condizione della VII Commissione della Camera dei deputati concernente l'articolo 14, comma 2, ritenendo che le quote da riservare a varie categorie di personale ai sensi del citato articolo nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita' nazionale per la fascia dei professori associati, debbano considerarsi ricomprese, e non aggiuntive, rispetto alla quota di incremento complessivo del cento per cento del fabbisogno di personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto legislativo si intende:

  1. per Ministro o Ministero, il Ministro o Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. per legge, la legge 4 novembre 2005, n. 230;

  3. per settore o settori, il settore scientifico-disciplinare o i settori scientifico-disciplinari;

  4. per giudizi idoneativi, le procedure per il conseguimento della idoneita' scientifica nazionale;

  5. per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei professori associati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

  6. per CUN, il Consiglio universitario nazionale;

  7. per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. 2

Art 2.

Oggetto

  1. Il presente decreto legislativo disciplina le procedure per il conseguimento della idoneita' scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

Art 2.

Oggetto

  1. Il presente decreto legislativo disciplina le procedure per il conseguimento della idoneita' scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari. 2

Art 3.

Idoneita' scientifica nazionale

  1. L'idoneita' scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.

  2. L'idoneita' scientifica e' attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturita' scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturita' scientifica per la fascia dei professori associati.

  3. Il possesso della idoneita' scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge e non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari.

  4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell'idoneita' scientifica e' di quattro anni dal suo conseguimento.

Art 3.

Idoneita' scientifica nazionale

  1. L'idoneita' scientifica nazionale si consegue all'esito di procedure bandite con decreto del Ministro, per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati.

  2. L'idoneita' scientifica e' attribuita nei limiti quantitativi stabiliti dal bando ai candidati che possiedono la piena maturita' scientifica per la fascia dei professori ordinari e la maturita' scientifica per la fascia dei professori associati.

  3. Il possesso della idoneita' scientifica nazionale costituisce requisito necessario per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 1, comma 8, della legge e non comporta diritto all'accesso al ruolo dei professori universitari.

  4. Ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, la durata dell'idoneita' scientifica e' di quattro anni dal suo conseguimento. 2

Art 4.

Numero massimo di idoneita' scientifiche

  1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1, il numero massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l'idoneita' scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore e' pari al numero di posti da coprire indicato dalle universita', per i quali e' garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento.

  2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le universita' comunicano al Ministero i posti di professore ordinario e associato che intendono coprire, attivando le procedure d'idoneita' scientifica nazionale e le successive procedure selettive ai sensi dell'articolo 13, nell'ambito della programmazione, di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministro, sentiti la CRUI e il CUN, definisce la quota incrementabile, nei limiti di cui al comma 1, relativamente a ciascuna fascia e a ciascun settore, tenendo conto della programmazione di cui al comma 2 e del numero di idonei nelle procedure gia' concluse non ancora chiamati, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997.

  4. Per ciascun settore deve in ogni caso essere bandito ogni cinque anni almeno un posto di idoneo per ciascuna fascia, anche se non richiesto dalle universita'.

Art 4.

Numero massimo di idoneita' scientifiche

  1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 14, comma 1, il numero massimo di soggetti che in ciascuna tornata possono conseguire l'idoneita' scientifica nazionale per ciascuna fascia e per ciascun settore e' pari al numero di posti da coprire indicato dalle universita', per i quali e' garantita la relativa copertura finanziaria come previsto al comma 2, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento.

  2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno le universita' comunicano al Ministero i posti di...

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