IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente, fra l'altro, la revisione delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta con stima diretta, delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, nonche' le variazioni delle unita' di misura di consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria;
Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale e' stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento di tutte le unita' immobiliari e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
Visti l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989, n. 427, e l'articolo 9, comma 11, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che innovano in parte i criteri per la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane, previsti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
Visti gli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
Visto l'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
Visto l'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 557 del 1993, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 250 del 1995, che prevede l'assunzione del metro quadrato come parametro unitario di consistenza delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Visto il parere della conferenza unificata Statocitta' ed autonomie locali reso, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Revisione delle zone censuarie
La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, che puo' comprendere un solo comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e socioeconomiche.
L'ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria, qualora costituisca porzione dello stesso, e' ulteriormente articolato in microzone, con le modalita' di cui all'articolo 2.
Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio, sentite le amministrazioni provinciali, provvedono alla revisione delle zone censuarie esistenti, in coerenza con le indicazioni fornite dai comuni in merito alle microzone.