DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1949, n. 1142 - Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano

Coming into Force05 Marzo 1950
Published date04 Marzo 1950
Enactment Date01 Dicembre 1949
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/03/04/049U1142/CONSOLIDATED/19980512
Official Gazette PublicationGU n.53 del 04-03-1950
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1941, n. 408;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art 1.

E' approvato l'unito Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

Art 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 dicembre 1919 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla

Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1950 Atti del Governo,

registro n. 31, foglio n. 139. - FRASCA

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano

Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano

CAPO I UFFICI DI ORGANI CUI E' AFFIDATA L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI PER LA FORMAZIONE LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
Art 1. - Organi esecutivi

Le operazioni per la formazione e la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono eseguite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per mezzo degli Uffici tecnici erariali o di loro sezioni costituite nelle province che non sono sedi di Uffici tecnici erariali.

Art 2. - Organi consuntivi

Nei casi e con modalita' indicati nel presente regolamento l'Amministrazione del cantato e dei servizi tecnici erariali deve procedere di concerto con le Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale, costituite a norma della legge 8 marzo 1943, n. 153, e successive modificazioni.

CAPO II DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
Art 3. - Accertamento degli immobili

Le operazioni relative alla formazione del nuovo catasto edilizio urbano consistono nell'accertare l'ubicazione, la consistenza e la rendita catastale quale e' definita dalla legge 8 aprile 1948, n. 514 delle unita' immobiliari urbane esistenti nel territorio nazionale, nonche' i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che su di esse hanno diritto di proprieta', di condominio e di quelle che sulle unita' stesse hanno diritti reali di godimento.

Art 4. - Operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano

Le operazioni per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano sono in particolare le seguenti:

qualificazione;

classificazione;

formazione delle tariffe;

accertamento;

classamento;

pubblicazione attivazione.

CAPO III DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA CLASSIFICAZIONE
Art 5. - Zona censuraria

Le operazioni di qualificazione e di classificazione si eseguono per Comuni amministrativi, ognuno dei quali costituisce una zona censuaria.

Tuttavia quando in un Comune esistono gruppi di unita' immobiliari, nettamente distinti per ubicazione e notevolmente difformi per caratteristiche ambientali, per tipo od epoca della costruzione, il territorio del Comune si divide in zone censuarie comprendenti ciascuna quella parte dei territorio stesso nella quale sono ubicate le unita' immobiliari, per quanto possibili uniformi, con riguardo agli elementi sopra indicati.

Art 5

((Zona censuraria

  1. Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune.

  2. Dette zone devono comprendere territori nei quali esistano unita' immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio-economica.))

Art 5

ARTICOLO ABROGATO DAL 23 MARZO 1998, N. 138

Art 6. - Categorie

La qualificazione consiste nel, distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unita' immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente e differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unita' immobiliari stesse.

La denominazione delle categorie e' uniforme nelle diverse zone

censurie

Art 7. - Classi

La classificazione consiste nel suddividere ogni categoria in tante classi...

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