DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 514 - Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie

Coming into Force09 Giugno 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/05/25/048U0514/CONSOLIDATED/20091214
Published date25 Maggio 1948
Enactment Date08 Aprile 1948
Official Gazette PublicationGU n.120 del 25-05-1948
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948; Art. 1.

La legge 17 giugno 1943, n. 571, recante modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano, e' abrogata.

Art 2.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 28 e 29 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 9 - La rendita catastale e' le rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale. Nessuna detrazione avra' luogo per decimi, cannoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonche' per imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie.

La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Per la formazione del catasto si fara' riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumera' per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

Art. 10. - La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unita' immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarita' delle loro caratteristiche.

Art. 11. - La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe e' eseguita, per ciascun comune o porzione di comune, a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. I quadri delle categorie e classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali per rispettivi comuni.

I prospetti delle tariffe sono comunicati, per tutti i comuni delle rispettive province, alle Commissioni censuarie provinciali, alle quali, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli Uffici tecnici erariali, le Commissioni censuarie comunali hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni sul prospetto relativo al proprio comune. Nei successivi sessanta giorni, viste le osservazioni delle Commissioni censuarie comunali, e sentiti gli Uffici tecnici erariali competenti, le Commissioni censuarie provinciali esaminano i prospetti delle tariffe e decidono in caso di dissenso tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali.

Avverso la determinazione delle categorie e classi le Commissioni censuarie comunali, possono, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ricorrere alla Commissione censuaria provinciale che, sentito l'ufficio tecnico erariale competente, decide nei successivi sessanta giorni.

Le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali previste nel secondo e nel terzo comma saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro definizione alle Commissioni censuarie comunali e agli Uffici tecnici erariali interessati. Entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione e' ammesso ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non emettono nel termine prescritto le decisioni di propria competenza.

Divenuta definitiva la determinazione delle tariffe, queste sono pubblicate in apposito supplemento della Gazzetta...

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