Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 27 e 28 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 9. - La rendita catastale e' la rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto della imposta fabbricati, delle relative sovrimposte e dei contributi di ogni specie.
La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.
Per la prima formazione del catasto le unita' immobiliari saranno rilevate, per quanto riguarda la loro consistenza, con riferimento al 1° gennaio 1939-XVII. Per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, si fara' riferimento a quelli ordinari del triennio 1937-1939.
Art. 10. - La rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'.
Analogamente si procede per le unita' immobiliari che, per la singolarita' delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in categorie e classi.
Art. 11. - La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe, e' eseguita, per ciascun comune o porzione di comune, a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. I quadri delle categorie e classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali, per i rispettivi comuni. I prospetti delle tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie provinciali, per tutti i comuni delle rispettive provincie.
Le controversie tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali circa la determinazione delle categorie e classi sono deferite alle Commissioni censuarie provinciali entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Entro un uguale termine di 30 giorni da quello dell'avvenuta comunicazione, le Commissioni censuarie comunali hanno facolta' di presentare alle Commissioni censuarie provinciali le proprie osservazioni sul prospetto delle tariffe relative al proprio comune.
Le Commissioni censuarie provinciali, entro i successivi 60 giorni, viste le osservazioni delle Commissioni comunali, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente, decidono...