LEGGE 8 marzo 1943, n. 153 - Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie

Coming into Force22 Aprile 1943
End of Effective Date15 Dicembre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1943/04/07/043U0153/CONSOLIDATED/20081222
Published date07 Aprile 1943
Enactment Date08 Marzo 1943
Official Gazette PublicationGU n.80 del 07-04-1943
TITOLO I Costituzione delle Commissioni censuarie e del collegio dei periti.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' coadiuvata dalle Commissioni censuarie comunali, dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione censuaria centrale.

Le Commissioni censuarie comunali hanno sede nel capoluogo di ciascun Comune, le Commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna Provincia e la Commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

Art 2.

Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale e' costituita di nove membri effettivi e di quattro supplenti nominati dall'Intendente di finanza della Provincia.

In tali Comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni, con competenza, rispettivamente, in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente e' unico per le due Sezioni.

Ciascuna Sezione e' composta, oltre il presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

I componenti sono scelti:

  1. quelli della prima Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale; per un membro effettivo ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni residenti nel Comune;

  2. quelli della seconda Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del Comune designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di fabbricati residenti nel Comune.

Art 2.

((Nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale e' costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendete di finanza della provincia.

In tali comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente e' unico per le due Sezioni.

Ciascuna sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di Finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

Tale designazione e' fatta come segue:

  1. per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;

  2. per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune)).

Art 3.

Nei Comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale e' costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza e scelti: per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale, per due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni e di fabbricati residenti nel Comune.

Il presidente e' nominato dall'Intendente di finanza fra i membri effettivi.

Art 3.

((Negli altri comuni la Commissione censuaria comunale e' costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza della provincia e da lui scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.

Tale designazione e' fatta come segue:

per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura o in edilizia residenti nel comune.

La Commissione elegge il proprio presidente, fra i membri effettivi)).

Art 3 bis.

Art. 3-bis.

((Il capo dell'Amministrazione comunale deve formulare per iscritto la designazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3 e deve farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sara' rivolto dall'Intendente stesso.

Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non e' pervenuta o non e' completa, l'Intendente di finanza puo' procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della Commissione censuaria comunale prescindendo dalla designazione stessa)).

Art 4.

Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di nove membri effettivi e di quattro supplenti, nominati dal Ministro per le finanze.

Esse funzionano in due distinte Sezioni, con competenza rispettivamente in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente e' unico per le due Sezioni.

Ciascuna Sezione e' composta, oltre il presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti, di cui meta' sono scelti dallo stesso Ministro per le finanze fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo, e l'altra meta' e' designata dal Consiglio provinciale delle Corporazioni.

I componenti designati dal Consiglio provinciale delle Corporazioni sono scelti:

  1. quelli della prima Sezione, fra un numero triplo di designati, rispettivamente per un membro effettivo ed uno supplente dall'Unione provinciale degli agricoltori e per un membro effettivo, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura;

  2. quelli della seconda Sezione, fra un numero triplo di designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati.

Art 4.

((Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal Ministro per le finanze.

Esse funzionano in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente e' unico per le due Sezioni.

Ciascuna Sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

I membri della Commissione sono scelti dal Ministro per le finanze; per una meta' di ciascuna Sezione, fra magistrati dell'ordine giudiziario e fra funzionari dello Stato in attivita' di servizio o a riposo; per l'altra meta' fra un numero triplo di designati dal Prefetto della provincia.

Tale designazione e' fatta:

  1. per la prima Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta terreni della provincia; per un membro effettivo fra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia;

  2. per la seconda Sezione: per un membro effettivo ed uno supplente, fra contribuenti inscritti in almeno uno dei ruoli dell'imposta fabbricati della provincia; per un membro effettivo tra tecnici dell'edilizia residenti nella provincia)).

Art 5.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato dall'Intendente di finanza.

Delle funzioni di segretario della Commissione censuaria comunale puo' essere incaricato anche un impiegato comunale ovvero un membro della stessa Commissione censuaria.

Il segretario della Commissione censuaria provinciale e' nominato fra i funzionari dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, su designazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

Art 6.

La Commissione censuaria centrale e' composta di ventidue membri effettivi e di...

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