Sentenza nº 167 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 2020

RelatoreGiovanni Amoroso e gli avvocati Andrea Saccucci per S
Data di Resoluzione27 Luglio 2020
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 167

ANNO 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi l, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), dell’art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con ordinanza del 18 gennaio 2019 e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, con ordinanza del 13 maggio 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 104 e 169 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 28 e 43, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione di S. A. M., di P. B. e altri e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi il Giudice relatore Giovanni Amoroso e gli avvocati Andrea Saccucci per S. A. M., Antonella Patteri per l’INPS, e l’avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri nell’udienza pubblica del 24 giugno 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a) e d), in collegamento da remoto, su richiesta dell’avvocato Andrea Saccucci pervenuta in data 10 giugno 2020 e ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 24 giugno 2020;

deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2020.

Ritenuto in fatto

  1. – La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con ordinanza del 18 gennaio 2019 (r.o. n. 104 del 2019), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell’art. 16, comma l, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall’art. l, comma l, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi l, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dell’art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)».

    Secondo la Corte dei conti le disposizioni censurate contrasterebbero con l’art. 3 Cost. nella parte in cui «per il personale di cui all’art. 3 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessato dal servizio dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, non prevedono la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015».

    Le questioni sono state sollevate nel procedimento promosso da S. A. M., ufficiale della Guardia di Finanza cessato dal servizio per limiti di età a decorrere dal 26 agosto 2017, contro il Ministero dell’economia e delle finanze, la Guardia di Finanza e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per ottenere l’annullamento del provvedimento di determinazione della pensione e la conseguente rideterminazione da effettuarsi tenendo conto delle progressioni di carriera maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014, nonché delle classi e degli scatti stipendiali maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015. L’amministrazione, infatti, aveva considerato come base di calcolo della contribuzione previdenziale la retribuzione percepita nell’intervallo di tempo della vigenza della disciplina censurata.

    Il ricorrente ha lamentato che gli effetti della misura, riverberandosi sul trattamento pensionistico, avrebbero assunto carattere permanente, in contrasto con il principio, affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il cosiddetto “blocco retributivo” è costituzionalmente legittimo in quanto presenta carattere eccezionale, transeunte, non arbitrario, in coerenza con lo scopo prefissato, temporalmente limitato, di contenimento della spesa pubblica.

    Sotto un diverso profilo, il ricorrente ha denunciato la disparità di trattamento richiamando la speciale disciplina posta dall’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), secondo il quale «gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali sono reinquadrati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato», quindi anche sulla base delle classi e degli scatti maturati nel periodo del cosiddetto “blocco retributivo”.

    Pertanto S. A. M. ha domandato alla Corte dei conti, in via principale, l’accoglimento della domanda di rideterminazione della pensione, ritenendo possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate. In subordine, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non prevede la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche relative alle classi e agli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.

    Innanzi alla Corte dei conti si è costituita la Guardia di Finanza sostenendo l’irrilevanza ai fini del calcolo della pensione di incrementi stipendiali non effettivamente percepiti e contestando la ricorrenza dei presupposti per sollevare le questioni di legittimità costituzionale, essendosi questa Corte già pronunciata sul punto.

    Si è costituito l’INPS, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti quanto alla pretesa del ricorrente al diverso trattamento stipendiale, nonché il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto stesso, privo del potere di valutare la legittimità degli atti relativi allo status e al trattamento economico in quiescenza dei dipendenti statali.

    All’udienza del 6 novembre 2018, con sentenza parziale n. 1 del 2019, la Corte dei conti, affermata la propria giurisdizione, ritenuta sussistente la legittimazione passiva dell’INPS, ha dichiarato l’ammissibilità del gravame e, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata da parte ricorrente, ha disposto, con separata ordinanza, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

  2. − Illustrati i termini del giudizio, il giudice a quo osserva che, alla luce del vigente quadro normativo, il ricorrente non può ottenere il computo a fini pensionistici delle classi e degli scatti di stipendio che avrebbe maturato durante la vigenza del blocco retributivo, la cui legittimità costituzionale è stata più volte affermata da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2016).

    Il giudice rimettente ricorda che, con la sentenza n. 200 del 2018, la Corte costituzionale ha escluso che il diverso regime pensionistico spettante a seconda che il soggetto sia cessato dal servizio nell’arco temporale della «cristallizzazione» degli incrementi retributivi o dopo la scadenza del quadriennio possa dar luogo a una disparità di trattamento lesiva dell’art. 3 Cost. Tuttavia la Corte dei conti, facendo proprie le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente, ritiene che in seguito all’entrata in vigore dell’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 94 del 2017, sia emerso un nuovo e diverso profilo di illegittimità costituzionale poiché tale disposizione avrebbe eliminato retroattivamente gli effetti pregiudizievoli del blocco solo a beneficio degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 2018, dando luogo a una discriminazione tra categorie omogenee.

    Il legislatore, inoltre, avrebbe operato una ingiustificata discriminazione attribuendo rilevanza unicamente alla data del pensionamento, ponendosi in contrasto con quanto affermato con la sentenza n. 200 del...

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