Oggetto e modalita' di esercizio della delega
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Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilita' programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilita' nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operativita' e la piena integrabilita' dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o piu' decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:
dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalita';
delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalita'.
I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalita' di cui all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonche', per i profili di competenza, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».
Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto.