DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94 - Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244

Coming into Force07 Luglio 2017
Published date22 Giugno 2017
Enactment Date29 Maggio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/06/22/17G00086/CONSOLIDATED/20200205
Official Gazette PublicationGU n.143 del 22-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 29
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, secondo periodo, il quale prevede che entro il 1º luglio 2017 il Governo puo' adottare, con le medesime procedure di cui al comma 3 ulteriori disposizioni integrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all'interno del comparto sicurezza e difesa, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo;

Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 395, lettera c);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017;

Visto il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Disposizioni comuni a piu' categorie

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. l'articolo 627 e' sostituito dal seguente:

    Art. 627 (Categorie di militari e carriere). - 1. Il personale militare e' inquadrato nelle seguenti categorie gerarchicamente ordinate:

    a) ufficiali;

    b) sottufficiali;

    c) graduati;

    d) militari di truppa.

    2. La categoria degli ufficiali comprende:

    a) ufficiali generali e ammiragli, che rivestono i gradi di generale di brigata, generale di divisione, generale di corpo d'armata, generale e gradi corrispondenti;

    b) ufficiali superiori, che rivestono i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello e gradi corrispondenti;

    c) ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di sottotenente, tenente, capitano e gradi corrispondenti.

    3. La carriera degli ufficiali, preposti all'espletamento delle funzioni di direzione, comando, indirizzo, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, ha sviluppo dirigenziale.

    4. La categoria dei sottufficiali comprende i militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, dal grado di maresciallo a quello di luogotenente e gradi corrispondenti, e al ruolo dei sergenti dal grado di sergente a quello di sergente maggiore capo e gradi corrispondenti.

    5. La carriera del ruolo dei marescialli, preposti a funzioni di comando, coordinamento e controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, e' caratterizzata da uno sviluppo direttivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei marescialli puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera b), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.

    6. La carriera del ruolo dei sergenti, preposti a funzioni di controllo sulle unita' poste alle loro dipendenze, nonche' al comando di unita' di tipo elementare, ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei sergenti puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 629, comma 2, lettera a), che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.

    7. La categoria dei graduati comprende i militari appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che rivestono i gradi da primo caporal maggiore sino a caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carattere esecutivo. Ai militari che rivestono il grado apicale del ruolo dei volontari in servizio permanente puo' essere attribuita la qualifica di cui all'articolo 1306, comma 1-bis, che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e all'anzianita' posseduta.

    8. La categoria dei militari di truppa comprende i militari di leva, i volontari in ferma prefissata, gli allievi carabinieri, gli allievi finanzieri, gli allievi delle scuole militari, gli allievi marescialli in ferma, gli allievi ufficiali in ferma prefissata e gli allievi ufficiali delle accademie militari.

    9. Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice.

    ;

  2. l'articolo 632 e' sostituito dal seguente:

    Art. 632 (Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile). - 1. L'equiparazione tra i gradi militari e le qualifiche delle Forze di polizia a ordinamento civile e' cosi' determinata:

    a) generale di divisione e corrispondenti: dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti;

    b) generale di brigata e corrispondenti: dirigente superiore e corrispondenti;

    c) colonnello e corrispondenti: primo dirigente e corrispondenti;

    d) tenente colonnello e corrispondenti: vice questore e corrispondenti;

    e) maggiore e corrispondenti: vice questore aggiunto e corrispondenti;

    f) capitano e corrispondenti: commissario capo e corrispondenti;

    g) tenente e corrispondenti: commissario e corrispondenti;

    h) sottotenente e corrispondenti: vice commissario e corrispondenti;

    i) luogotenente e corrispondenti: sostituto commissario e corrispondenti;

    l) primo maresciallo e corrispondenti: ispettore superiore e corrispondenti;

    m) maresciallo capo e corrispondenti: ispettore capo e corrispondenti;

    n) maresciallo ordinario e corrispondenti: ispettore e corrispondenti;

    o) maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e corrispondenti;

    p) sergente maggiore capo e corrispondenti: sovrintendente capo e corrispondenti;

    q) sergente maggiore e corrispondenti: sovrintendente e corrispondenti;

    r) sergente e corrispondenti: vice sovrintendente e corrispondenti;

    s) caporal maggiore capo scelto e corrispondenti: assistente capo e corrispondenti;

    t) caporal maggiore capo e corrispondenti: assistente e corrispondenti;

    u) caporal maggiore scelto e corrispondenti: agente scelto e corrispondenti;

    v) primo caporal maggiore e corrispondenti: agente e corrispondenti.

    ;

  3. all'articolo 635, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa a concorsi delle Forze armate.»;

  4. all'articolo 803, comma 1, dopo la lettera b-ter), e' inserita la seguente:

    b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attivita' di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.

    ;

  5. all'articolo 811, comma 2, lettera b), le parole «categorie e specialita'», sono sostituite dalle seguenti: «categorie, specialita' o qualificazioni»;

  6. all'articolo 858, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

    3-bis. La detrazione di anzianita', operata a qualsiasi titolo sul grado, ha effetto anche sulla decorrenza della qualifica posseduta.

    3-ter. I periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianita' richiesta ai fini della progressione di carriera.

    ;

  7. all'articolo 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

    1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneita' al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

    1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa nei seguenti casi:

    a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;

    b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.

    1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT