Sentenza nº 105 da Constitutional Court (Italy), 02 Maggio 2019

RelatoreAldo Carosi
Data di Resoluzione02 Maggio 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 105

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, promosso dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, nel procedimento relativo al Comune di Pozzallo, con ordinanza dell’11 maggio 2018, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 marzo 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza dell’11 maggio 2018 la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19, in riferimento agli artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, nonché in relazione all’art. 243-quater, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), all’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

    La disposizione censurata, introdotta in sede di conversione del decreto-legge, prevede che «[p]er gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello di cui articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo l’accoglimento del piano secondo le modalità di cui all’articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura di cui all’articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica l’ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facoltà di cui al primo periodo del presente comma è subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell’avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato dall’ente locale. Nelle more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l’articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione del medesimo».

    Il rimettente riferisce che, con deliberazione del 24 luglio 2014, n. 50, il Comune di Pozzallo aveva avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) prevista dall’art. 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), per gli enti in cosiddetto predissesto, adottando un piano decennale per il recupero del disavanzo. Poiché il piano era stato deliberato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 243-bis, comma 5, del t.u. enti locali, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ne aveva negato l’approvazione con deliberazione 24 febbraio 2016, n. 59/2016/PRSP, vanamente impugnata dal Comune innanzi alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione, che aveva respinto il ricorso con la sentenza 13 giugno 2016, n. 12/2016/EL. Avviata su tali presupposti la procedura per la dichiarazione di dissesto e protratta la stessa fino all’assegnazione ai consiglieri comunali del termine per provvedere alla relativa deliberazione, al suo scadere è entrata in vigore la norma censurata, in virtù della quale la procedura è stata sospesa e il Comune ha approvato un nuovo piano di riequilibrio finanziario, successivamente avvalendosi della facoltà di modificarlo accordata, in particolare, dall’art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

    Chiamata a pronunciarsi sul piano di riequilibrio così come modificato, la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato le descritte questioni di legittimità costituzionale.

    1.1.– Anzitutto, il rimettente, dopo aver sinteticamente descritto la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il quadro normativo di riferimento, assume di essere legittimato a sollevare l’incidente di costituzionalità in detta sede, analogamente a quanto già riconosciuto da questa Corte con riguardo ai controlli preventivi di legittimità e ai giudizi di parificazione. Come in tali casi, infatti, non sarebbe chiamato a svolgere un controllo collaborativo – che si estrinseca in un referto sconfinante nel merito amministrativo e funzionale alla promozione di comportamenti...

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