LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative

Coming into Force01 Marzo 2017
Published date28 Febbraio 2017
Enactment Date27 Febbraio 2017
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2017/02/28/17G00033/CONSOLIDATED/20170327
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2017 - Suppl. Ordinario n. 14
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

    2. all'articolo 21, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

  3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 13 luglio 2016, n. 150, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».

  4. All'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017 MATTARELLA

    Gentiloni Silveri, Presidente del

    Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2016, N. 244

All'articolo 1:

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga

sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facolta' assunzionali relative all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria 887 unita' di personale, in via prioritaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui, mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio 2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative

ai concorsi piu' recenti

;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre

anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanita', e' differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'Istituto superiore di sanita' puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unita' complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis,

valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019

;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali,

di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale e' impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT, nonche' sulle risorse disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo conto del trattamento

fondamentale e accessorio del personale interessato

;

dopo il comma 12 e' inserito il seguente:

12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo

4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine dell'indizione di una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e della pianta organica rideterminata ai sensi del presente comma, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' incrementata di trenta unita' con contestuale riduzione di quaranta unita' del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al

comma 4 del medesimo articolo

;

dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni non rinnovabili" e le parole

da: "e possono" fino a: "volta" sono soppresse.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai

componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano gia' adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al

conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero

;

dopo il comma 16 e' aggiunto il...

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