Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 2008 (della Provincia autonoma di Trento) Energia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Modifica del comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7 con l'aggiunta del perio...

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, sig. Lorenzo Dellai, rappresentata e difesa per procura speciale autenticata dall'ufficiale rogante n. di raccolta 37768 e n. di rep. 26967 in data 29 luglio 2008, che si trascrive integralmente in calce, dal prof. avv. Franco Mastragostino, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5, giusta delibera G.P. reg. n. 1918 del 25 luglio 2008;

Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art.13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U. della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/141 del 24 giugno 2008, che riguarda la «Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante "Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008"», con il quale e' stato aggiunto al comma 4 dell'art. 19 della l.p. n. 7/2006, avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico», il seguente periodo: «Le concessioni che interessino un'altra regione o provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la regione o provincia interessata». E cio' per violazione degli articoli 8, 9 n. 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e ss.mm. (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative Norme di attuazione e, in particolare, per violazione/elusione dell'art.14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463, del d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289, nonche' degli articoli 117 e 118 Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' per violazione dei principi di buon andamento e di leale collaborazione.

Premesso in fatto

Occorre ricostruire il contesto entro il quale la disposizione impugnata e' stata collocata. Esso riguarda l'ambito delle competenze attribuite alle province autonome attinenti alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, settore nel quale ha recentemente assunto peculiare rilievo l'attivita' amministrativa procedimentale diretta a disciplinare il rinnovo, la proroga, ovvero il rilascio di nuove concessioni, in relazione ai rapporti concessori scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 (si tratta, fra l'altro, delle piu' importanti concessioni Enel) e rispetto ai quali occorreva avviare i relativi procedimenti nel quinquennio antecedente (e, quindi, entro il 31 dicembre 2005).

Preliminarmente e' bene ricordare che le province autonome hanno via via acquisito attribuzioni e competenze, gia' di pertinenza dello Stato, sia in materia di produzione di energia, che con specifico riferimento alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Lo statuto di autonomia aveva gia' attribuito alla potesta' legislativa primaria delle Province autonome tutte le competenze in materia ambientale (articoli 8 e 16 Sta.) e alla potesta' legislativa concorrente l'utilizzazione delle acque pubbliche (articoli 9 n. 9 e 10 Sta.). Le successive Norme di attuazione dello statuto hanno di seguito contribuito a conferire alle province un complesso organico di beni e di funzioni riconducibili all'ambiente e alla tutela e utilizzo delle acque pubbliche, nonche' a disporre il trasferimento dei beni del demanio idrico.

Con il d.P.R. n. 235/1977 e' stato, altresi', disposto il trasferimento alle stesse delle funzioni statali in materia di energia, funzioni poi ampliate con il d.lgs. n. 463/1999, che ha conferito alle province anche la delega all'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni, ivi comprese le funzioni amministrative afferenti alle concessioni. Da ultimo, con la nuova Normativa di attuazione, approvata con il d.lgs n. 289/2006, anche in ragione della competenza legislativa concorrente acquisita dalle regioni ordinarie e dalle province autonome in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, per effetto della riforma del Titolo V, e' stato definitivamente consacrato, in capo alle province autonome, per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che esse sono disciplinate con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.

In esecuzione delle Norme di attuazione statutaria, nella Provincia di Trento e' stata emanata una copiosa legislazione provinciale. Per quello che qui interessa tale legislazione ha dovuto, in primo luogo, affrontare il problema del rinnovo delle concessioni dei grandi impianti di produzione di energia elettrica, sorte in capo ad Enel S.p.a.

Preme ricordare che, a livello nazionale, con l'emanazione del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, c.d. «decreto Bersani» sull'energia, e' venuto meno il monopolio statale in materia energetica e, di conseguenza, e' stato posto il termine di trenta anni dalla data del medesimo decreto per la scadenza di tutte le concessioni idroelettriche dell'Enel.

Per le concessioni ricadenti in territorio trentino, invece, il comma 15 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come modificato dal d.lgs n. 463/1999 (di attuazione, quest'ultimo, del decreto Bersani), discostandosi parzialmente dalla analoga disposizione del decreto n. 79/1999 ha stabilito che: «le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' di enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data».

A tale riguardo, l'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come introdotto dall'art. 11 del d.lgs. n. 463/1999, al comma 6 ha previsto, di conseguenza, che: «almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purche' in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, puo' chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonche' un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza».

Con riferimento al procedimento per il rilascio delle nuove concessioni, l'art. 1-bis 1 della l.p. 6...

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