Sentenza nº 81 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 2007

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione16 Marzo 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 81

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-†† Franco †††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Francesco†††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Ugo††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Paolo††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfio††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Franco††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Luigi †††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Gaetano †††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Sabino††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Maria Rita ††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

-†† Paolo Maria††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e), ed f); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivit‡ di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dellíacquacoltura), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 febbraio 2006, depositato in cancelleria il successivo 21 febbraio ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2006;

Visto líatto di costituzione della Regione Toscana;

udito nellíudienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi líavvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. ó Con ricorso notificato il 13 febbraio 2006 e depositato, presso la cancelleria della Corte, il successivo 21 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e), ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, anche in relazione al limite territoriale delle competenze legislative regionali, nonchÈ al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e), ed f); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivit‡ di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dellíacquacoltura).

    Nellíevocare líart. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in ordine alla disciplina regionale dei distretti di pesca, la difesa dello Stato richiama, altresÏ, il regolamento (CE) n. 2371 del 20 dicembre 2002 (Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nellíambito della politica comune della pesca) e il regolamento (CE) n. 3690 del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca).

    1.1.ó Il ricorrente ha proposto líimpugnazione in esame nelle more del giudizio di costituzionalit‡ avente ad oggetto le questioni promosse dalla Regione Toscana avverso la legge delega 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), nonchÈ il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima) e il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dellíacquacoltura, a norma dellíarticolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), questioni decise con sentenza n. 216 del 2006. Il ricorrente, dando atto di questa circostanza, ha rilevato che, senza attendere líesito dei suddetti giudizi, la Regione Toscana ha approvato la legge oggetto di censura.

    1.2.ó La difesa dello Stato formula un primo gruppo di censure rispetto alle seguenti norme della legge regionale impugnata: art. 1, commi 1, lettera b), e 2; art. 2, comma 1, lettere e) ed f); art. 3 (comma 1, lettera d); artt. 7, commi 7 (lettere a e c), e 8; 12; 13; 14; 18 e 19.

    Il sospetto di illegittimit‡ costituzionale investe tali disposizioni, in quanto le stesse disciplinano le licenze di pesca e le autorizzazioni per la pesca a fini scientifici, anche in relazione alla pesca del novellame di alcune specie ittiche (in proposito il ricorrente richiama gli artt. 1, comma 1, lettera b; 2, lettere e ed f; 3, comma 1, lettera d; 7, comma 8; 12; 13; 14; 18 e 19), nonchÈ le modalit‡ di esercizio delle attivit‡ di pesca marittima, di cui allíart. 7, comma 7 (lettere a e c).

    Le richiamate norme regionali sarebbero lesive di pi˘ parametri costituzionali, nonchÈ del principio di leale collaborazione, e, in via preliminare, se ne assume la contrariet‡ con il limite rappresentato dal dato territoriale.

    In proposito, il Presidente del Consiglio rileva, richiamando anche líart. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui allíart. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come il previgente art. 117 della Costituzione attribuiva alle Regioni competenze solo in materia di pesca nelle acque interne.

    1.3.ó Le suddette disposizioni contrasterebbero, pertanto, in primo luogo, con líart. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Il contingentamento delle licenze di pesca, infatti, costituisce il primo e pi˘ efficace strumento per preservare le risorse ittiche disponibili e, quindi, líecosistema di cui la fauna marina fa parte, in linea con le convenzioni internazionali in materia e con il diritto internazionale della pesca marittima. LíUnione europea e lo Stato hanno, in tale prospettiva, operato per ridurre il numero dei pescherecci e i ìtempiî di pesca marittima. Pertanto, una gestione delle licenze di pesca a livello regionale e provinciale appare non compatibile con líosservanza delle regole internazionali ed europee e con la oggettiva mobilit‡ delle navi in uno spazio marino che Ë per sua natura senza confini.

    Ulteriore profilo di doglianza risiede nella dedotta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 120, primo comma, della Costituzione.

    Ed infatti, la produzione legislativa e regolamentare, nonchÈ líesercizio delle competenze amministrative delle singole Regioni, non possono introdurre turbative alla corretta e fisiologica competizione tra imprenditori ittici operanti nellíambito nazionale e in quello dellíUnione europea, riservando trattamenti e discipline pi˘ favorevoli a quelli localizzati in determinati territori regionali.

    Le norme impugnate contrasterebbero, altresÏ, con líart. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in riferimento allíart. 12 del d.lgs. n. 154 del 2004. Lo Stato ha, infatti, competenza esclusiva in materia di tutela dellíambiente e dellíecosistema.

    Le disposizioni in esame violerebbero anche líart. 118, primo comma, della Costituzione. In via logicamente subordinata, la difesa dello Stato rileva che líattivit‡ di pesca marittima richiede necessariamente líesercizio unitario delle funzioni amministrative, con riflessi sulla funzione legislativa (in merito sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

    1.4.ó Un altro gruppo di censure Ë formulato rispetto agli artt. 2, comma 1, lettera c); 10 e 11 della legge regionale n. 66 del 2005, che ´riservanoª alla Regione, e per essa alla Giunta, la determinazione dei criteri di organizzazione dei distretti di pesca e di acquacoltura e dei contenuti minimi della strategia di sviluppo, nonchÈ le regole di procedura per il riconoscimento dei distretti, per líemanazione dei relativi provvedimenti, per la revoca di questíultimi, nonchÈ la disciplina della partecipazione al finanziamento degli interventi. Líart. 11, in particolare, definisce le funzioni affidabili ai distretti.

    In via preliminare, la difesa dello Stato richiama la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), che allíart. 1, commi 366 e 367, contiene norme ordinamentali e di principio, in ordine ai distretti produttivi, adottate ai sensi dellíart. 117, primo comma, lettere a) ñ anche in relazione al regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002 (Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nellíambito della politica comune della pesca), e al regolamento (CE) n. 3690/93, del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca) ñ, e) ed s), e 118 della Costituzione.

    Quindi, osserva come le disposizioni regionali impugnate determinino una irrazionale regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i suddetti parametri costituzionali e con líesigenza di esercizio unitario delle funzioni di regolazione dellíattivit‡ di pesca marittima, soprattutto se svolta in mare libero o nelle acque territoriali di un altro Stato, ed anche con líart. 4 (recte: art. 12, comma 4) del d.lgs. n. 154 del 2004.

    1.5.ó Secondo la difesa erariale, tutte le disposizioni in esame appaiono ancor pi˘ lesive laddove si consideri che non Ë prevista alcuna forma di leale collaborazione con lo Stato, e che, anzi, líart. 25, comma 2, della legge regionale n. 66 del 2005, stabilisce che cessano di avere applicazione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari...

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