CONCORSO (scad. 24 ottobre 2005)

AGENZIA DELLE DOGANE CONCORSO 24 ottobre 2005 Indizione degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, ai sensi dell'art. 50 del testo delle disposizioni legislative in materia doganale. IL DIRETTORE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare gli articoli 50, 51 e 52 che dettano norme relative agli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Considerato che e' decorso il periodo di tempo di tre anni previsto dall'art. 50, primo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 dai precedenti esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetti con D.D. prot. n. 356 del 31 luglio 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 4 settembre 2001; Adotta la seguente determinazione: Art. 1. Sono indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, ai sensi dell'art. 50 del Testo delle disposizioni legislative in materia doganale. Art. 2. Possono partecipare agli esami coloro che, alla data di pubblicazione della presente determinazione, abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e risultino, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro circoscrizionale del personale ausiliario di cui all'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quali ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso una circoscrizione doganale. Art. 3. Il requisito della iscrizione nel registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti che risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle dogane con mansioni direttive, di concetto ed esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualita' di ufficiale o...

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